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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36096/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, sulla pensione già in godimento dal 1° gennaio 2004 di un iscritto, di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà introdotta dalla cassa dal 1° gennaio 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del pensionato, dichiarando illegittima la trattenuta e condannando la cassa alla restituzione delle somme trattenute per il periodo gennaio-agosto 2019, oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto a pensione del resistente sarebbe stato maturato solo dal 1° novembre 2004, quindi dopo l'introduzione dell'istituto del contributo di solidarietà; 2) violazione di plurime norme di legge e del regolamento della cassa, assumendo la legittimità del contributo di solidarietà; 3) in subordine, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, sostenendo che il contributo sarebbe comunque legittimo almeno dal 2011; 4) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. Il resistente ha resistito con controricorso e ha chiesto anche la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente esaminati, tutti i motivi perché la questione era già coperta da un consolidato orientamento di legittimità: gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, per via regolamentare o con delibera interna, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, poiché ciò contrasta con il principio del pro rata e configura una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. La Corte ha pertanto confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità. Ha inoltre respinto la domanda del resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c., escludendo nella specie un abuso del processo. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso relativi alla violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel quarto motivo sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 23 Cost.

    La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri della cassa privatizzata, ma ritenuti non idonei a legittimare il prelievo impugnato.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non consente il prelievo su pensioni già determinate in violazione del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Citato quale norma modificativa richiamata nel ricorso.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Citato come interpretazione autentica richiamata nel ricorso.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    Richiamato nel ricorso; la Corte non lo ritiene idoneo a fondare la legittimità della trattenuta sul trattamento già liquidato.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce il rilievo dell'art. 23 Cost. come limite alla potestà degli enti privatizzati.

  • artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa commercialisti

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il potere regolamentare interno.

  • art. 29 del Regolamento unitario della Cassa

    Richiamato dalla ricorrente come base del prelievo.

  • delibera della Cassa n. 10/2017

    Atto interno impugnato, ritenuto non idoneo a introdurre validamente il contributo di solidarietà sul trattamento già determinato.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    Richiamato nel ricorso quale fonte regolamentare evocata a sostegno del potere della cassa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte precisa che richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo; nella specie esclude la sussistenza dell'abuso e rigetta la domanda di condanna aggravata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza precedente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti interni o delibere, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, se tale prelievo non si traduce in una modifica del criterio di calcolo del trattamento ma in una trattenuta autonoma.
  • Un prelievo imposto su trattamenti pensionistici già determinati integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; non può quindi essere creato validamente da fonti sub-legislative o regolamentari dell'ente.
  • Il principio del pro rata impedisce agli enti previdenziali privatizzati di incidere in peius, mediante contributi di solidarietà o analoghi prelievi, sui diritti pensionistici già maturati e quantificati secondo la disciplina applicabile.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo; la mera infondatezza del ricorso non basta, se non emerge una resistenza o iniziativa palesemente pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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