Cassazione Civile, Ordinanza n. 36096/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, sulla pensione già in godimento dal 1° gennaio 2004 di un iscritto, di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà introdotta dalla cassa dal 1° gennaio 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del pensionato, dichiarando illegittima la trattenuta e condannando la cassa alla restituzione delle somme trattenute per il periodo gennaio-agosto 2019, oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto a pensione del resistente sarebbe stato maturato solo dal 1° novembre 2004, quindi dopo l'introduzione dell'istituto del contributo di solidarietà; 2) violazione di plurime norme di legge e del regolamento della cassa, assumendo la legittimità del contributo di solidarietà; 3) in subordine, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, sostenendo che il contributo sarebbe comunque legittimo almeno dal 2011; 4) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. Il resistente ha resistito con controricorso e ha chiesto anche la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente esaminati, tutti i motivi perché la questione era già coperta da un consolidato orientamento di legittimità: gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, per via regolamentare o con delibera interna, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, poiché ciò contrasta con il principio del pro rata e configura una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. La Corte ha pertanto confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità. Ha inoltre respinto la domanda del resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c., escludendo nella specie un abuso del processo. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per i motivi di ricorso relativi alla violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
Invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
Invocato nel quarto motivo; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva ai fini dell'esito.
Invocato nel quarto motivo sul riparto dell'onere della prova.
art. 23 Cost.
La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri della cassa privatizzata, ma ritenuti non idonei a legittimare il prelievo impugnato.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non consente il prelievo su pensioni già determinate in violazione del pro rata.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Citato quale norma modificativa richiamata nel ricorso.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Citato come interpretazione autentica richiamata nel ricorso.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Richiamato nel ricorso; la Corte non lo ritiene idoneo a fondare la legittimità della trattenuta sul trattamento già liquidato.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce il rilievo dell'art. 23 Cost. come limite alla potestà degli enti privatizzati.
artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa commercialisti
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il potere regolamentare interno.
art. 29 del Regolamento unitario della Cassa
Richiamato dalla ricorrente come base del prelievo.
delibera della Cassa n. 10/2017
Atto interno impugnato, ritenuto non idoneo a introdurre validamente il contributo di solidarietà sul trattamento già determinato.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
Richiamato nel ricorso quale fonte regolamentare evocata a sostegno del potere della cassa.
La Corte precisa che richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo; nella specie esclude la sussistenza dell'abuso e rigetta la domanda di condanna aggravata.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza precedente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti interni o delibere, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, se tale prelievo non si traduce in una modifica del criterio di calcolo del trattamento ma in una trattenuta autonoma.
- Un prelievo imposto su trattamenti pensionistici già determinati integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; non può quindi essere creato validamente da fonti sub-legislative o regolamentari dell'ente.
- Il principio del pro rata impedisce agli enti previdenziali privatizzati di incidere in peius, mediante contributi di solidarietà o analoghi prelievi, sui diritti pensionistici già maturati e quantificati secondo la disciplina applicabile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo; la mera infondatezza del ricorso non basta, se non emerge una resistenza o iniziativa palesemente pretestuosa.
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