Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35309/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, contestando al contribuente l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un terzo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione rilevando la genericità delle fatture, le ammissioni del terzo emittente e il pagamento in contanti di importi molto elevati. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi, violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e 109 d.P.R. 917/1986, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su dichiarazioni del terzo asseritamente inutilizzabili come prova testimoniale, avesse trascurato le difese e gli esiti favorevoli di altro giudizio penale e tributario relativo ad annualità diversa, e non avesse valorizzato la pretesa specificità delle fatture e dei rapportini di cantiere. Con il secondo motivo ha insistito sulla errata valutazione degli indizi, sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario e sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione alla mancata considerazione della sentenza penale assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure perché formulate in modo eterogeneo e volte, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Nel merito, ha confermato che le fatture erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 21 d.P.R. 633/1972, che le dichiarazioni del terzo potevano essere valutate come elementi indiziari senza violare il divieto di prova testimoniale, e che, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni semplici, gravava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni per conservare il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione IVA. Ha inoltre ribadito che la sentenza penale assolutoria non ha automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario, potendo solo essere valutata come possibile fonte di prova, senza che la CTR fosse tenuta a recepirne l'esito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provarne l'effettiva esistenza per ottenere deduzione e detrazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per provare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di valutazione degli indizi e del ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento tributario.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per il diritto alla detrazione IVA, subordinato alla prova dell'effettività delle operazioni fatturate.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale disposizione dell'accertamento IVA connessa alla contestazione delle operazioni inesistenti.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi, subordinata alla loro effettività e riferibilità all'attività d'impresa.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per affermare che la fattura deve indicare natura, qualità e quantità della prestazione; la genericità del documento ne comporta l'inidoneità a fondare detrazione IVA e deduzione del costo.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, escluso nella specie perché le dichiarazioni del terzo sono state considerate come elementi indiziari.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per censurare la formazione della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il giudice di merito sceglie le fonti del proprio convincimento nei limiti della motivazione logicamente coerente.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità della produzione in cassazione di documenti estranei alle questioni di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso/controricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale vizio dedotto in ricorso; la Corte precisa che non è configurabile quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione può provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi valutate come indizi; una volta fornita tale prova presuntiva, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni per conservare la deduzione dei costi e la detrazione IVA.
  • La fattura che non contenga un'adeguata descrizione della natura, qualità e quantità della prestazione non soddisfa i requisiti di legge e non è idonea, da sola, a fondare il diritto alla detrazione IVA o alla deduzione del costo.
  • Le dichiarazioni rese da terzi nel giudizio tributario non equivalgono a prova testimoniale vietata quando siano valorizzate come elementi indiziari nel complessivo quadro probatorio.
  • La sentenza penale irrevocabile, anche assolutoria, non spiega automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario; il giudice tributario può considerarla come elemento di prova, ma resta libero di disattenderla con motivazione coerente.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o infondate se non individuano specifiche violazioni di legge nel ragionamento presuntivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.