Cassazione Civile, Sentenza n. 35642/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggior reddito di partecipazione (anno 2002) derivante dall'accertamento a carico della societa' Meclan s.a.s.. L'Agenzia denunciava carenza e insufficienza della motivazione della CTR, che aveva in sostanza condiviso una pronuncia di altra CTR (non ancora passata in giudicato) e non aveva adeguatamente affrontato le censure sollevate dall'Ufficio. Le controricorrenti deducevano, tra l'altro, vizio di motivazione e censuravano la decisione di compensare le spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullita' dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: il processo tributario relativo a rettifiche alle societa' di persone richiede la partecipazione della societa' e di tutti i soci, per l'unitarieta' dell'accertamento. Poiche' nel giudizio erano parte solo gli eredi di un socio e non la societa' e gli altri soci, si e' accertata la lesione del contraddittorio; la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa e' stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 (artt. 38, 39, 41, 42)
Richiamati come parametri per la legittimita' della rettifica presuntiva del reddito: l'Amministrazione deve svolgere un ragionamento presuntivo qualificato e motivato; in mancanza la rettifica e' illegittima.
D.P.R. 633/1972 (art. 56, comma 3)
Richiamato in relazione ai criteri probatori e alla legittimita' delle rettifiche basate su presunzioni, analogamente alle norme del DPR 600/73.
Rilevato come principio sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che giustificano la rettifica.
Costituzione (art. 53)
Invocato in riferimento al principio tributario e di capacita' contributiva, richiamato per valutare la legittimita' degli accertamenti.
Codice di procedura civile (art. 132, secondo comma, n. 4)
Norma sul dovere di motivazione del giudice d'appello; la Corte ha valutato la contestazione dell'Agenzia relativa a motivazione apparente o insufficiente del giudice di merito.
D.Lgs. 546/1992 (art. 36, comma 2, n. 4 e art. 14, comma 1)
Richiamato in tema di motivazione del gravame e, soprattutto, per il principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario quando l'accertamento e' unitario e coinvolge societa' di persone e soci.
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 4)
Fondamento della doglianza in cassazione relativa a motivazione e violazione di norme processuali invocate dall'Agenzia.
D.P.R. 917/1986 (TUIR) (art. 5)
Norma sull'imposizione delle societa' di persone; la Corte la interpreta come fonte dell'unitarieta' dell'accertamento che impone il litisconsorzio necessario tra societa' e soci.
Codice di procedura civile (artt. 156 e 159)
Richiamati per gli effetti della nullita' delle attivita' processuali conseguenti alla violazione del necessario contraddittorio: nullita' e rinvio al primo giudice.
Codice di procedura civile (art. 92) e Legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45)
Citate in relazione alla contestata decisione di compensare le spese; tali disposizioni impongono che la deroga alla regola della soccombenza richieda gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate dalle controparti nel caso di specie.
Codice di procedura civile (art. 96)
Norma richiamata dalle contribuente per chiedere il risarcimento per lite temeraria; la Corte non ha accolto automaticamente tale richiesta, ma la norma resta strumento per responsabilita' processuale in presenza di comportamenti temerari.
Massime di principio
- Nelle vertenze tributarie che derivano da rettifiche operate su societa' di persone sussiste litisconsorzio necessario: societa' e tutti i soci devono essere parte del processo; l'omissione determina la nullita' di tutte le attività processuali e il rinvio al primo giudice.
- Il giudice d'appello non puo' limitarsi a richiamare pronunce altrui non passate in giudicato: deve motivare criticamente il proprio convincimento e affrontare le censure svolte dalle parti, altrimenti la motivazione puo' essere considerata insufficiente.
- Il richiamo a pronunce non definitive da parte del giudice non invalida automaticamente la decisione, ma non esime il giudice dall'obbligo di esaminare e confutare le doglianze rilevate dall'appellante.
- La deroga alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite (compensazione) richiede la presenza di gravi e eccezionali ragioni ben motivate; la sola enunciazione della "particolarita' del caso" non e' normalmente sufficiente.
- La Corte di Cassazione controlla d'ufficio la regolarita del contraddittorio e puo' dichiarare la nullita' per violazione del litisconsorzio necessario anche se la questione non e' stata dedotta dalle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35648/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35458/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35460/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35393/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35394/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35395/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →