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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35642/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggior reddito di partecipazione (anno 2002) derivante dall'accertamento a carico della societa' Meclan s.a.s.. L'Agenzia denunciava carenza e insufficienza della motivazione della CTR, che aveva in sostanza condiviso una pronuncia di altra CTR (non ancora passata in giudicato) e non aveva adeguatamente affrontato le censure sollevate dall'Ufficio. Le controricorrenti deducevano, tra l'altro, vizio di motivazione e censuravano la decisione di compensare le spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullita' dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: il processo tributario relativo a rettifiche alle societa' di persone richiede la partecipazione della societa' e di tutti i soci, per l'unitarieta' dell'accertamento. Poiche' nel giudizio erano parte solo gli eredi di un socio e non la societa' e gli altri soci, si e' accertata la lesione del contraddittorio; la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa e' stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita'.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 (artt. 38, 39, 41, 42)

    Richiamati come parametri per la legittimita' della rettifica presuntiva del reddito: l'Amministrazione deve svolgere un ragionamento presuntivo qualificato e motivato; in mancanza la rettifica e' illegittima.

  • D.P.R. 633/1972 (art. 56, comma 3)

    Richiamato in relazione ai criteri probatori e alla legittimita' delle rettifiche basate su presunzioni, analogamente alle norme del DPR 600/73.

  • Codice civile (art. 2697)

    Rilevato come principio sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che giustificano la rettifica.

  • Costituzione (art. 53)

    Invocato in riferimento al principio tributario e di capacita' contributiva, richiamato per valutare la legittimita' degli accertamenti.

  • Codice di procedura civile (art. 132, secondo comma, n. 4)

    Norma sul dovere di motivazione del giudice d'appello; la Corte ha valutato la contestazione dell'Agenzia relativa a motivazione apparente o insufficiente del giudice di merito.

  • D.Lgs. 546/1992 (art. 36, comma 2, n. 4 e art. 14, comma 1)

    Richiamato in tema di motivazione del gravame e, soprattutto, per il principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario quando l'accertamento e' unitario e coinvolge societa' di persone e soci.

  • Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 4)

    Fondamento della doglianza in cassazione relativa a motivazione e violazione di norme processuali invocate dall'Agenzia.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) (art. 5)

    Norma sull'imposizione delle societa' di persone; la Corte la interpreta come fonte dell'unitarieta' dell'accertamento che impone il litisconsorzio necessario tra societa' e soci.

  • Codice di procedura civile (artt. 156 e 159)

    Richiamati per gli effetti della nullita' delle attivita' processuali conseguenti alla violazione del necessario contraddittorio: nullita' e rinvio al primo giudice.

  • Codice di procedura civile (art. 92) e Legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45)

    Citate in relazione alla contestata decisione di compensare le spese; tali disposizioni impongono che la deroga alla regola della soccombenza richieda gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate dalle controparti nel caso di specie.

  • Codice di procedura civile (art. 96)

    Norma richiamata dalle contribuente per chiedere il risarcimento per lite temeraria; la Corte non ha accolto automaticamente tale richiesta, ma la norma resta strumento per responsabilita' processuale in presenza di comportamenti temerari.

Massime di principio

  • Nelle vertenze tributarie che derivano da rettifiche operate su societa' di persone sussiste litisconsorzio necessario: societa' e tutti i soci devono essere parte del processo; l'omissione determina la nullita' di tutte le attività processuali e il rinvio al primo giudice.
  • Il giudice d'appello non puo' limitarsi a richiamare pronunce altrui non passate in giudicato: deve motivare criticamente il proprio convincimento e affrontare le censure svolte dalle parti, altrimenti la motivazione puo' essere considerata insufficiente.
  • Il richiamo a pronunce non definitive da parte del giudice non invalida automaticamente la decisione, ma non esime il giudice dall'obbligo di esaminare e confutare le doglianze rilevate dall'appellante.
  • La deroga alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite (compensazione) richiede la presenza di gravi e eccezionali ragioni ben motivate; la sola enunciazione della "particolarita' del caso" non e' normalmente sufficiente.
  • La Corte di Cassazione controlla d'ufficio la regolarita del contraddittorio e puo' dichiarare la nullita' per violazione del litisconsorzio necessario anche se la questione non e' stata dedotta dalle parti.

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