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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34689/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha rettificato il valore di fabbricati ceduti unitamente ad un'area edificabile in una compravendita tra due società, rideterminando il valore dei soli fabbricati da 470.000 euro a 1.099.510 euro. Le società hanno impugnato l'atto e, soccombenti in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla qualificazione del compendio come a destinazione mista e sulla misurazione delle superfici; 2) omesso esame del vincolo pertinenziale dei beni abitativi; 3) omesso esame di vincoli ambientali; 4) omesso esame della presenza di una cabina Enel di terzi; 5) omesso esame delle superfici non calpestabili o non utilizzabili; 6) omesso esame di opere abusive che renderebbero i beni non commerciabili; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito maggiore rilevanza alle perizie dell'Ufficio rispetto a quelle di parte; 8) illegittimità del procedimento di adesione per difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 6, 7 e 10 L. 212/2000, anche in relazione alla mancata conoscenza del parere tecnico dell'Agenzia del Territorio e alla conseguente impossibilità di valutare la proposta conciliativa con riduzione del 5%.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato l'ottavo motivo perché il diniego opposto dall'Ufficio era comunque motivato e, soprattutto, il parere tecnico non introduceva elementi nuovi rispetto all'avviso già conosciuto dalle contribuenti; la mancata comunicazione non ha inciso sul processo decisionale né ha determinato un pregiudizio sostanziale. Ha respinto anche le censure di nullità della motivazione: la sentenza d'appello, pur sintetica, conteneva una motivazione effettiva sulla destinazione mista del compendio e sull'uso del criterio della superficie lorda commerciale, dunque non apparente. Ha dichiarato inammissibili i motivi sul vizio di motivazione (omesso esame di fatti decisivi) perché coperti da doppia conforme e, in ogni caso, perché il giudice di merito aveva già esaminato la questione del vincolo pertinenziale e delle superfici. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che la norma è violata solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, non quando il giudice attribuisce maggior forza persuasiva a una prova rispetto a un'altra. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna delle ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte esclude che ricorrano i vizi denunciati

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione; non è richiesta la confutazione di ogni argomento difensivo

  • art. 3, L. n. 241/1990

    il contribuente ha diritto di conoscere gli atti richiamati a integrazione della motivazione, non il contenuto di tutti gli atti solo menzionati a fini narrativi

  • art. 7, L. n. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione dell'atto, ma la Corte esclude la violazione poiché l'avviso già conteneva le ragioni della pretesa

  • art. 6, L. n. 212/2000

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della doglianza sul procedimento di adesione; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 10, L. n. 212/2000

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno dei principi di collaborazione e buona fede; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione non consente di percepire l'iter logico seguito; non basta un difetto di sufficienza

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice valuta diversamente le prove delle parti

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può attribuire maggiore forza convincente ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo che non si confronta con orientamenti consolidati della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 241/1990

    richiamata in relazione all'accesso agli atti come rimedio per conoscere gli atti tecnici non comunicati

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che sia concisa o non condivisibile nel merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi, essendo sufficiente che esponga le ragioni decisive poste a fondamento della decisione e lasci implicitamente disattese le deduzioni incompatibili.
  • Nel processo tributario, ai fini della validità della motivazione dell'atto impositivo, il contribuente ha diritto di conoscere gli atti richiamati per integrare la motivazione, ma non anche il contenuto di atti menzionati solo in via narrativa o confermativa, se l'atto principale è già autosufficiente.
  • Per censurare la motivazione di un avviso o di una sentenza non basta allegare l'esistenza di documenti o pareri non conosciuti: occorre dimostrare che il loro contenuto fosse indispensabile a integrare la motivazione o a incidere concretamente sul diritto di difesa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando il giudice sceglie, nell'ambito della valutazione ex art. 116 c.p.c., di attribuire maggiore attendibilità a una prova rispetto a un'altra.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la questione è coperta da doppia conforme e, comunque, non può essere usato per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Un motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre una questione già risolta da orientamenti consolidati senza indicare ragioni idonee a superarli.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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