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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03924/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto, per asserito difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., la deducibilità dei costi sostenuti da una banca nell'ambito di due operazioni di cartolarizzazione di crediti effettuate nel 2008 e nel 2009. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue difese. In cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per la negazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) violazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 L. n. 130/1999 e dell'art. 109 t.u.i.r., per avere i giudici ritenuto, in mancanza di previsione normativa, che i costi della cartolarizzazione dovessero gravare sul cessionario salvo diverso accordo; (3) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione sulla pretesa inesistenza di un accordo di accollo dei costi in capo alla ricorrente; (4) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, per mancata disapplicazione delle sanzioni tributarie. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento intervenuto nelle more e, accogliendo la richiesta formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando sia la rinuncia espressa della ricorrente alle spese sia il comportamento dell'Amministrazione che, con l'autotutela, ha fatto venir meno l'interesse a impugnare. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'atto impositivo viene annullato in autotutela dall'Amministrazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Il deposito del provvedimento di autotutela è ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. quando è funzionale a dimostrare un fatto sopravvenuto che incide sull'ammissibilità o sulla prosecuzione del ricorso.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta definizione amministrativa della lite elimina l'interesse alla decisione, specie se la parte ricorrente rinuncia espressamente alle spese e l'Amministrazione ha determinato la cessazione del contenzioso.
  • L'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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