Cassazione Civile, Ordinanza n. 03924/2026 del 22/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto, per asserito difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., la deducibilità dei costi sostenuti da una banca nell'ambito di due operazioni di cartolarizzazione di crediti effettuate nel 2008 e nel 2009. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue difese. In cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per la negazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) violazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 L. n. 130/1999 e dell'art. 109 t.u.i.r., per avere i giudici ritenuto, in mancanza di previsione normativa, che i costi della cartolarizzazione dovessero gravare sul cessionario salvo diverso accordo; (3) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione sulla pretesa inesistenza di un accordo di accollo dei costi in capo alla ricorrente; (4) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, per mancata disapplicazione delle sanzioni tributarie. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento intervenuto nelle more e, accogliendo la richiesta formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando sia la rinuncia espressa della ricorrente alle spese sia il comportamento dell'Amministrazione che, con l'autotutela, ha fatto venir meno l'interesse a impugnare. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base del disconoscimento della deducibilità per difetto di inerenza dei costi
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato come fonte del diritto al contraddittorio endoprocedimentale
artt. 1, 2, 3 e 6 L. 30 aprile 1999, n. 130
richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle cartolarizzazioni e la ripartizione dei costi
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per la disapplicazione delle sanzioni tributarie
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento ai poteri del giudice tributario sulle sanzioni
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria
art. 372, secondo comma, c.p.c.
interpretato come norma che consente il deposito del provvedimento sopravvenuto di autotutela, in quanto rilevante ai fini dell'inammissibilità sopravvenuta/cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha affermato che l'attestazione è prevista solo nei casi espressamente indicati dalla norma e non è applicabile alla cessazione della materia del contendere
richiamato insieme all'art. 109, comma 5, per il tema della deducibilità dei costi
norma posta a fondamento del recupero a tassazione per difetto di inerenza
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'atto impositivo viene annullato in autotutela dall'Amministrazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Il deposito del provvedimento di autotutela è ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. quando è funzionale a dimostrare un fatto sopravvenuto che incide sull'ammissibilità o sulla prosecuzione del ricorso.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta definizione amministrativa della lite elimina l'interesse alla decisione, specie se la parte ricorrente rinuncia espressamente alle spese e l'Amministrazione ha determinato la cessazione del contenzioso.
- L'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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