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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21181/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di conferimento di immobili in una società di diritto inglese, compiuto nell'ambito di un'operazione più articolata collegata a un trust estero. Il notaio, quale responsabile d'imposta, aveva impugnato l'avviso con cui l'Ufficio aveva chiesto imposta di registro in misura fissa e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'atto non potesse essere tassato isolatamente, ma dovesse essere letto unitariamente con gli atti prodromici e con lo scopo complessivo dell'operazione fiduciaria; 2) violazione dell'art. 1 della tariffa e dell'art. 10 d.lgs. 347/1990, assumendo che mancasse un vero trasferimento di proprietà idoneo a fondare l'imposta ipotecaria e catastale proporzionale; 3) violazione dell'art. 267 TFUE, per avere la CTR ritenuto tardive le questioni di compatibilità unionale; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità del sistema impositivo interno con le libertà fondamentali dell'Unione. Il ricorrente insisteva sul fatto che il conferimento fosse meramente strumentale alla dotazione del trust e che il trasferimento di ricchezza fosse solo formale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 20 d.P.R. 131/1986, nel testo applicabile, impone di interpretare l'atto sulla base dei suoi elementi testuali, prescindendo dagli atti collegati e dagli elementi extratestuali; conseguentemente, una volta escluso il rilievo fiscale del collegamento negoziale, il conferimento immobiliare va tassato come atto autonomo. Ha inoltre confermato che, per le imposte ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo sussiste quando l'atto comporta trascrizione e voltura di un trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari, con applicazione della base imponibile determinata ai fini del registro. Sono stati disattesi anche il terzo e il quarto motivo: la sola deduzione di questioni di legittimità unionale non integra un vizio autonomo dell'impugnazione, e il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto inutile perché la soluzione della causa non metteva in discussione, in concreto, l'inquadramento impositivo consolidato. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    "l'imposta (di registro) è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Va interpretato nel senso che, ai fini dell'imposta di registro, rilevano solo gli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, restando esclusi gli elementi extratestuali e gli atti collegati, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • art. 1, parte prima, tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    È richiamato come base della tassazione del trasferimento immobiliare ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 4, nota IV, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Consente, nel caso di conferimento in società comunitaria, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 347/1990

    La base imponibile per l'imposta ipotecaria è commisurata a quella determinata ai fini dell'imposta di registro o, se questa non si applica, secondo le relative regole.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 347/1990

    La base imponibile per l'imposta catastale segue il valore determinato ai fini dell'imposta di registro o, in difetto, quello determinabile secondo le medesime regole.

  • art. 42 d.P.R. 131/1986

    È richiamato per qualificare la posizione del notaio quale responsabile d'imposta.

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    È richiamato per la responsabilità del notaio quale responsabile d'imposta.

  • art. 53 Cost.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che il prelievo deve corrispondere al presupposto impositivo effettivamente realizzato.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta non necessaria nel caso concreto.

  • artt. 28, 30, 49, 54, 63, 65 TFUE

    Sono invocati dal ricorrente come parametri di compatibilità unionale del sistema impositivo interno.

  • art. 2645-ter c.c.

    È citato come antecedente negoziale del programma complessivo descritto dal ricorrente.

  • d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza sul trust e sull'assoggettamento a imposta del vincolo di destinazione solo quando vi sia effettivo trasferimento di ricchezza.

  • legge n. 286 del 2006

    Richiamata come norma di conversione del d.l. n. 262 del 2006.

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    Ha modificato l'art. 20 d.P.R. 131/1986, con disciplina considerata interpretativa.

  • legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    Ha attribuito natura di interpretazione autentica alle modifiche dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, con efficacia retroattiva.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'interprete deve attenersi alla natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato a registrazione desumibili dal suo testo, senza poter fondare la tassazione su elementi extratestuali o su atti collegati non richiamati nell'atto stesso, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Quando il collegamento negoziale è fiscalmente irrilevante per effetto del criterio dell'imposta d'atto, ciascun atto conserva autonoma rilevanza tributaria e va tassato secondo la propria intrinseca struttura ed effetti giuridici.
  • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale quando l'atto comporta trascrizione o voltura collegata a un effettivo trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari; la loro base imponibile segue quella determinata ai fini dell'imposta di registro.
  • La deduzione di questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione o la richiesta di rinvio pregiudiziale non incide automaticamente sulla decisione di merito, se la norma interna applicata non risulta realmente in contrasto con le libertà fondamentali invocate.
  • La tassazione degli atti di dotazione o trasferimento di beni in struttura fiduciaria va distinta tra l'atto di segregazione/vincolo e l'atto di trasferimento effettivo, essendo la imponibilità proporzionale legata al momento in cui si realizza il presupposto traslativo previsto dal tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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