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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26538/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 447-bis c.p.c. promosso per ottenere l'accertamento della cessazione di un comodato gratuito e il rilascio di un immobile in Montesilvano. Il deducente sosteneva di aver acquistato il bene da un precedente proprietario e di averlo concesso in comodato agli occupanti, i quali si opponevano affermando che la vendita fosse simulata e che il bene fosse in realtà riconducibile a una società terza, sulla base di pregressi accordi e di documenti prodotti. In primo grado il Tribunale rigettava la domanda e dichiarava inammissibili le domande dell'interventrice volontaria; in appello, proposto dagli eredi dell'originario attore, la Corte territoriale accoglieva il gravame e ordinava il rilascio dell'immobile. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che i giudici di merito avessero ignorato il rapporto antecedente tra le parti e la simulazione dei contratti; 2) violazione degli artt. 1803-1810 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la consegna in comodato e che essi detenessero il bene da tempo in virtù di un diverso titolo; 3) violazione dell'art. 24 Cost. per mancato esame di istanze istruttorie asseritamente decisive, come la conversione del rito e il giuramento decisorio di un terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità della procura, ritenendo valida la combinazione tra attestazione cartacea sottoscritta e relata di notifica con sottoscrizione digitale. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso della società intervenuta perché la sua posizione processuale era già definita in primo grado e non risultava impugnata in appello. Quanto ai motivi, ha rilevato l'assoluta insufficienza dell'esposizione dei fatti e del percorso processuale, nonché la genericità e la violazione dell'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. I singoli motivi sono stati ritenuti inammissibili: il primo perché fondato su ricostruzioni fattuali non autosufficienti e comunque estranee al sindacato di legittimità; il secondo perché mirava a un riesame del merito mascherato da violazione di legge e perché, in tema di comodato, una volta dimostrata la proprietà del bene e l'assenza di titolo attuale in capo agli occupanti, spettava a questi ultimi provare un diverso titolo di detenzione; il terzo perché assolutamente generico, non specificando quando e dove le asserite istanze istruttorie fossero state formulate. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Indica il rito applicabile alle controversie locatizie o di comodato relative al rilascio dell'immobile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    L'esposizione dei fatti e l'indicazione specifica degli atti e documenti devono consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda; la loro omissione o genericità determina inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che denuncia omessa pronuncia deve individuare specificamente la questione asseritamente trascurata; non consente il riesame del merito sotto forma di violazione di legge.

  • art. 1803 c.c.

    Richiamato unitamente alle norme sul comodato per affermare i principi relativi alla consegna e alla restituzione del bene.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato per la disciplina della restituzione del bene concesso in comodato senza termine.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi afferma il fatto costitutivo della domanda; nel comodato, una volta provata la proprietà e l'assenza di titolo attuale, spetta al detentore provare un diverso titolo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare compressione del diritto di difesa, ma il motivo è stato ritenuto generico e inammissibile.

  • L. n. 53 del 1994, art. 3-bis

    Richiamata in tema di notificazione telematica e attestazione di conformità della copia informatica destinata alla notifica.

  • D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies

    Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità va inserita nella relata di notificazione.

  • D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22

    Richiamato per la disciplina della conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: l'esposizione dei fatti, dell'iter processuale e degli atti rilevanti deve consentire alla Corte una comprensione completa della vicenda senza ricorso ad altre fonti; la genericità o l'oscurità dell'atto comporta inammissibilità.
  • La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la precisa individuazione della domanda, eccezione o istanza asseritamente non esaminata; non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito o della prova.
  • In tema di comodato, il comodante che agisce per il rilascio deve provare il titolo e la disponibilità del bene; se è dimostrata la proprietà e manca un titolo attuale di detenzione in capo all'occupante, spetta a quest'ultimo allegare e provare un diverso titolo legittimante la permanenza nell'immobile.
  • La deduzione di un omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto, della sua decisività e della sua discussione nei precedenti gradi; affermazioni generiche o meramente assertive non sono scrutinabili in cassazione.
  • La validità della procura e della notificazione telematica va valutata considerando unitariamente ricorso, procura, attestazioni di conformità e relata di notifica; la firma digitale sulla relata può essere sufficiente a garantire autenticità e provenienza della copia notificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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