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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26473/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

Un avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per tre capi di incolpazione connessi alla falsificazione e all'alterazione della data di un mandato difensivo sottoscritto da un assistito, già autenticato e depositato in un precedente procedimento, e al suo successivo riutilizzo in un giudizio ulteriore, sia in fase stragiudiziale sia processuale. Il Consiglio di disciplina aveva ritenuto provati gli addebiti e applicato la sospensione dall'esercizio della professione per un anno e sei mesi. L'avvocato impugnava davanti al CNF chiedendo l'annullamento della decisione o, in subordine, una sanzione più lieve; il CNF rigettava il ricorso. In cassazione il ricorrente deduceva, da un lato, violazione delle norme deontologiche per avere il CNF affermato la responsabilità disciplinare senza un adeguato accertamento dell'elemento soggettivo e della coscienza e volontà della condotta, sostenendo di avere agito con il consenso del cliente e nell'interesse dello stesso e che la data del mandato non sarebbe elemento essenziale; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi ai fini della quantificazione della sanzione, come ammissione del fatto, resipiscenza, consenso dell'assistito, assenza di danni e comportamento processuale collaborativo. Il ricorso chiedeva anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione disciplinare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile, in astratto, l'istanza cautelare proposta nel ricorso, ma l'ha assorbita nel merito. Ha escluso che fosse decorso il termine di prescrizione disciplinare, valorizzando l'unitarietà e la protrazione nel tempo delle condotte di alterazione e utilizzazione del medesimo atto, con decorrenza del termine dalla cessazione dell'illecito continuato. Quanto al primo motivo, ha affermato che il sindacato di legittimità sulle decisioni del CNF è circoscritto ai vizi di competenza, eccesso di potere e violazione di legge, con il vizio motivazionale denunciabile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante; non è quindi consentita una rivalutazione del fatto o dell'elemento soggettivo già accertato dal giudice disciplinare. Ha ritenuto corretta la valorizzazione della consapevole falsificazione del mandato e del suo riuso, non scriminata dal consenso del cliente, e ha ribadito che per il professionista la coscienza e volontà dell'atto si presumono, salvo prova dell'errore inevitabile o di una causa esterna, prova non fornita. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la determinazione della sanzione nel procedimento disciplinare forense è apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità; il CNF aveva comunque motivato in modo sufficiente sulla gravità della condotta e sulla sua incidenza sulla dignità e credibilità della professione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4, L. 247/2012

    richiamato quale norma deontologico-disciplinare tra quelle violate dall'incolpato

  • art. 3, comma 2, L. 247/2012

    richiamato quale norma deontologico-disciplinare tra quelle violate dall'incolpato

  • art. 17, comma 1, lett. h), L. 247/2012

    richiamato quale norma deontologico-disciplinare tra quelle violate dall'incolpato

  • art. 4 CDF

    richiamato come disposizione che esige la volontarietà/coscienza della condotta disciplinarmente rilevante

  • art. 20 CDF

    richiamato tra le disposizioni deontologiche violate

  • art. 9 CDF

    richiamato tra le disposizioni deontologiche violate

  • art. 50 CDF

    la falsificazione e l'uso di un mandato alterato integrano la violazione del dovere di verità e degli obblighi di probità, lealtà, correttezza e diligenza; l'alterazione della data è sufficiente a realizzare l'illecito

  • art. 36, comma 6, L. 247/2012

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; l'istanza di sospensione dell'esecutorietà può essere proposta nel ricorso se autonoma e riconoscibile come cautelare

  • art. 56, L. 247/2012

    il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare non decorre sino alla cessazione della condotta unitaria e protratta nel tempo

  • art. 111 Cost.

    il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 477 c.p.

    menzionato solo come reato oggetto del procedimento penale conclusosi con messa alla prova; il proscioglimento penale non esclude la responsabilità disciplinare

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinare forense, la falsificazione o alterazione di un mandato difensivo e il suo consapevole riutilizzo in procedimenti diversi integrano violazione dei doveri di verità, probità, lealtà, correttezza e diligenza, anche se il cliente abbia prestato consenso o l'atto originale presenti firma autentica.
  • La data apposta sul mandato non è un dato neutro: se l'atto è conferito per uno specifico giudizio, l'alterazione della data può bastare a realizzare l'illecito disciplinare perché incide sulla verità dell'attestazione resa verso i terzi e sullo scopo dell'incarico.
  • Nel ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF è preclusa una nuova valutazione del fatto e dell'elemento soggettivo; il controllo di legittimità è limitato ai vizi di competenza, eccesso di potere e violazione di legge, con il vizio motivazionale deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante.
  • Per il professionista legale la coscienza e volontà della condotta disciplinarmente rilevante si presumono quando l'atto è oggettivamente sconveniente o vietato; spetta all'incolpato provare l'errore inevitabile o una causa esterna che escluda la riferibilità soggettiva del fatto.
  • Nel procedimento disciplinare forense la determinazione della sanzione adeguata costituisce apprezzamento di merito del giudice disciplinare e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo profili di violazione di legge o motivazione inesistente nei limiti costituzionali.
  • In materia disciplinare, quando la condotta è unitaria, reiterata e protratta nel tempo, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'illecito e non dalla singola fase iniziale dell'azione; la mera successione di atti di alterazione o utilizzo del medesimo documento non fraziona automaticamente l'illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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