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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26469/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La lite nasce da una procedura di affidamento avente ad oggetto la fornitura di 50 isole ecologiche scarrabili informatizzate, cassonetti e sistema hardware/software per la gestione, inserita nel progetto "Palermo Green 2030". Una società concorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore di altra impresa, sostenendo che quest’ultima non possedesse il requisito tecnico della c.d. fornitura di punta previsto dal disciplinare. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma il giudice d’appello amministrativo aveva invece ritenuto che il requisito fosse soddisfatto anche da una fornitura analoga, purché eseguita con buon esito, formalmente accettata e pagata, e comunque idonea, secondo il principio di equivalenza e il favor partecipationis. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e della lex specialis, con asserito sconfinamento del giudice amministrativo nel merito della discrezionalità amministrativa, perché avrebbe sostituito la propria volontà a quella della stazione appaltante interpretando estensivamente il requisito di punta; (2) violazione degli artt. 30, 68 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e dei limiti esterni della giurisdizione, per avere il giudice amministrativo applicato una norma "creata" da lui, estendendo analogicamente il principio di equivalenza a un requisito di capacità che la ricorrente riteneva invece rigidamente distinto e non modificabile senza impugnazione della clausola del bando.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un reale sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, ma soltanto un preteso errore di interpretazione della lex specialis e della normativa sugli appalti, quindi un eventuale error in iudicando non sindacabile in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controparti costituite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio

    richiamato solo come base della domanda risarcitoria/reintegratoria proposta in primo grado

  • art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come norma attuativa del principio di massima concorrenza e del favor partecipationis, nel senso che i concorrenti possono dimostrare per qualsiasi mezzo l’equivalenza della proposta allo standard richiesto

  • art. 83, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il principio di equivalenza opererebbe solo sui requisiti di capacità tecnico-professionale di ordine generale

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati per affermare che la lex specialis andasse interpretata secondo i criteri civilistici, soprattutto letterali

  • art. 12, comma 1, preleggi

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di interpretazione analogica della clausola speciale di gara

  • art. 111, comma 8, Cost.

    base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale per asserito eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione ricorre solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni della giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa; non basta invece dedurre un errore nell’interpretazione o applicazione della norma.
  • L’eventuale interpretazione estensiva o analogica della lex specialis di gara, anche se ritenuta errata dalla parte, integra al più un error in iudicando e non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
  • Il giudice amministrativo, nell’interpretare il bando di gara e i requisiti di partecipazione, può fare applicazione dei principi di equivalenza, proporzionalità e favor partecipationis per evitare letture formalistiche, purché resti nell’alveo dell’interpretazione della disciplina vigente.
  • Non sussiste sconfinamento nel merito amministrativo quando il giudice si limita a controllare la legittimità dell’atto e a interpretare la lex specialis, senza sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo se il giudice crea una norma inesistente; non quando ricostruisce la regula iuris mediante interpretazione, anche estensiva o analogica, del dato normativo esistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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