Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato il reclamo e mantenuto ferma l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del tribunale di apertura della liquidazione giudiziale, promossa su ricorso del creditore. Con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla forma dei provvedimenti sostenendo che il reclamo era stato deciso con decreto invece che con sentenza, con conseguente incertezza sul regime impugnatorio. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, assumendo che il creditore non avesse esperito adeguate azioni esecutive e che l'istanza fosse stata usata come surrogato dell'esecuzione individuale. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione dello stato di insolvenza, sostenendo che la contestazione del credito, soprattutto se unico, avrebbe richiesto un accertamento incidentale più rigoroso e che la corte d'appello avesse motivato in modo lacunoso e congetturalmente. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché la forma del provvedimento non era stata davvero fuorviante e, comunque, il contenuto era quello proprio della decisione ex art. 51 CCII; il secondo perché la doglianza non era autosufficiente e, in ogni caso, l'asserita mancata attivazione di ulteriori esecuzioni non era decisiva ed era assorbita dalla valutazione sulla legittimazione e sul credito già accertato; il terzo perché risolveva una mera contestazione di merito sulla ricostruzione fattuale dello stato di insolvenza, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, oltre al fatto che l'esistenza del credito era già stata accertata con sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere definito con sentenza; tuttavia, la qualificazione del provvedimento dipende dal suo contenuto e dagli effetti che produce, non dalla sola intestazione formale.
Richiamato solo come disciplina del reclamo contro il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non applicabile al caso concreto.
Norma richiamata quale base del ricorso del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'omessa pronuncia è configurabile solo per la totale pretermissione di una domanda o eccezione ritualmente proposta e decisiva; non basta il mancato esame di mere argomentazioni difensive o un rigetto implicito.
Richiamato quale motivo di ricorso per vizi processuali, in particolare per violazione dell'art. 112 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile anche alla luce del filtro di inammissibilità previsto dalla norma.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla legittimazione ad agire, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamato nel terzo motivo in tema di accertamento dello stato di insolvenza e contestazione del credito, ma la doglianza è stata ritenuta meramente fattuale.
art. 111, comma 7, Cost.
Il provvedimento impugnato, per contenuto e definitività, sarebbe comunque stato idoneo a sostenere il ricorso straordinario per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del regime impugnatorio di un provvedimento giudiziale, rileva il suo contenuto sostanziale e l'effetto giuridico che produce, non la sola intestazione o forma esteriore, salvo che la forma adottata sia il frutto di una scelta consapevolmente eterodossa che abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta totalmente di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta, decisiva e puntualmente riportata nel ricorso per cassazione; non è configurabile rispetto a mere argomentazioni difensive né quando la questione sia implicitamente assorbita nella decisione su un punto logicamente preliminare.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non assolve all'onere di autosufficienza, indicando specificamente dove e come la questione sia stata proposta nei precedenti gradi e consentendo la verifica della sua rituale deduzione.
- Lo stato di insolvenza sussiste quando l'impresa versi in una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali; esso può essere desunto da un insieme di indici, anche dal mancato pagamento di uno o più debiti, purché sintomatici di una incapacità solutoria complessiva.
- La valutazione di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e giuridicamente corretta; non rileva, di regola, la causa dell'insolvenza, neppure se non imputabile all'imprenditore.
- Quando il credito del creditore istante sia già stato accertato con una decisione resa a cognizione piena, il giudice della procedura concorsuale può fondare l'accertamento incidentale su un vaglio meno rigoroso e anche sul richiamo a quella pronuncia, salvo emergano anomalie idonee a mettere in dubbio la correttezza dell'accertamento precedente.
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