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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26508/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992, presentata da un soggetto che svolgeva attività d'impresa a Catania, in relazione alle agevolazioni riconosciute dalla normativa post-sisma siciliano. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la CTP aveva negato il rimborso ritenendolo un aiuto di Stato incompatibile, mentre la CTR aveva parzialmente accolto l'appello ritenendo applicabile il regime 'de minimis' e, per l'Iva, escludendo comunque il rimborso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione della disciplina sugli aiuti di Stato e della normativa interna/UE, perché la CTR non avrebbe verificato correttamente compatibilità e superamento della soglia 'de minimis', pur a fronte di un importo richiesto superiore alla soglia; 2) errata individuazione del triennio di riferimento, che andrebbe calcolato su base mobile per ciascun anno con sommatoria dei due anni precedenti; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, perché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente un'autocertificazione del contribuente circa danno e importi; 4) omessa verifica, in caso di superamento del 'de minimis', della sussistenza di un nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e aiuto richiesto ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo corretto il principio per cui anche l'imprenditore può beneficiare del rimborso solo se sono rispettati i limiti comunitari, ma ha censurato la CTR perché non aveva chiarito il criterio di calcolo del periodo triennale 'de minimis' e non aveva verificato in modo completo gli ulteriori presupposti dell'eventuale deroga ex art. 107, § 2, lett. b), TFUE. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che, per il periodo antecedente all'attivazione del registro centrale degli aiuti di Stato, l'onere probatorio possa essere assolto anche tramite autocertificazione in relazione al mancato percepimento di aiuti, se riferita ai trienni pertinenti. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame, anche delle questioni eventualmente assorbite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    La disposizione agevolativa post-sisma può operare anche a favore di contribuenti imprenditori, ma soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    Concorre a rendere inapplicabile l'agevolazione in contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato per i contribuenti che svolgono attività d'impresa, salvo compatibilità nei limiti consentiti dal diritto UE.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    La compatibilità dell'aiuto va verificata secondo il regime 'de minimis' oppure, se superato, secondo le condizioni della deroga per danni da calamità naturale, che richiede un accertamento specifico.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Il giudice deve controllare il rispetto della soglia 'de minimis' secondo un calcolo triennale su base mobile, sommando gli aiuti percepiti nell'anno considerato e nei due precedenti.

  • Decisione Commissione UE 2016/195

    È richiamata quale atto che ha ritenuto incompatibile con il mercato interno la previsione agevolativa in quanto configurante un aiuto di Stato illegittimo.

  • DPR n. 445/2000

    L'autocertificazione può costituire mezzo idoneo, in via eccezionale e per il periodo antecedente al registro centrale degli aiuti di Stato, a provare il mancato percepimento di aiuti ai fini del 'de minimis'.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente ma il relativo motivo viene respinto, poiché la CTR non è stata ritenuta viziata per la valutazione della documentazione prodotta.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio del contribuente può essere assolto, nel perimetro indicato dalla giurisprudenza richiamata, anche mediante autocertificazione sul mancato percepimento di aiuti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui rimborsi fiscali connessi a calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare in via preliminare se il beneficio individuale sia compatibile con il regime 'de minimis'; solo se tale limite risulta superato deve accertare la ricorrenza dei presupposti della deroga di cui all'art. 107, § 2, lett. b), TFUE.
  • Ai fini del rispetto del regime 'de minimis', il limite va controllato su base mobile: per ciascun anno occorre sommare gli aiuti percepiti nell'anno e nei due anni precedenti, senza limitarsi a un mero calcolo sul triennio oggetto della domanda.
  • L'agevolazione post-sisma non è esclusa in astratto per il solo fatto che il richiedente svolga attività d'impresa, ma la sua applicabilità resta subordinata alla compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
  • Quando il beneficio è chiesto in relazione a danni da calamità naturale e si invoca la deroga dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE, non basta dimostrare che l'impresa avesse sede nell'area colpita: occorre anche provare che l'aiuto sia destinato a compensare danni effettivi e non determini sovracompensazione.
  • Per il periodo antecedente all'attivazione del registro centrale degli aiuti di Stato, l'onere di provare il mancato percepimento di altri aiuti ai fini del 'de minimis' può essere assolto, in via eccezionale, mediante autocertificazione riferita ai trienni pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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