Cassazione Civile, Sentenza n. 29326/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la somministrazione irregolare e chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Allianz S.p.A., il corretto inquadramento professionale e le relative differenze retributive; impugnava altresì l'effetto estintivo/ interruttivo del rapporto con Allianz per il licenziamento intimato dalla formale datrice Ergonnet S.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile l'indirizzo nomofilattico espresso da Cass. n. 10694/2023 secondo cui l'art. 80‑bis del d.l. 34/2020 (conv. l. 77/2020) è norma di interpretazione autentica che chiarisce che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 d.lgs. 81/2015 non comprende il licenziamento tra gli atti che si intendono compiuti dal soggetto utilizzatore. Perciò la sentenza della Corte d'Appello è cassata rispetto al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione; gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il comma 3 (secondo periodo) era stato interpretato alla luce della norma di interpretazione autentica (art. 80‑bis d.l. 34/2020): non si possono intendere come compiuti dal soggetto utilizzatore gli atti di licenziamento compiuti dal somministratore
art. 80‑bis d.l. n. 34/2020 conv. con modif. dalla l. n. 77/2020
Considerata norma di interpretazione autentica: chiarisce retroattivamente che l'espressione di cui al comma 3 dell'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 non comprende il licenziamento tra gli atti considerati come compiuti dal soggetto utilizzatore
art. 27 e art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Erano stati richiamati dalla Corte di merito per sostenere che il licenziamento intimato dalla formale datrice potesse incidere anche sul rapporto di fatto con l'utilizzatrice; la Cassazione, richiamando l'interpretazione autentica, ha escluso che il licenziamento rientri tra gli atti retrotrasmissibili al soggetto utilizzatore ai sensi di art. 38
Richiamato dal ricorrente in ragione della censura sull'interpretazione dell'atto introduttivo e della materia della deduzione dei fatti processuali; la Corte ha assorbito le censure dopo l'accoglimento del primo motivo
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura sulla interpretazione dell'atto introduttivo e della tempestività delle domande; la decisione sulla questione è stata assorbita
Richiamato dal ricorrente in ordine alla distribuzione dell'onere della prova sulla sussistenza del giustificato motivo di licenziamento; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito avendo accolto il primo motivo e assorbito gli altri
Invocato per censurare la genericità dei motivi di licenziamento nella lettera di recesso di Ergonnet; anche questa censura è stata assorbita con l'accoglimento del primo motivo
Cass. n. 10694/2023 (giurisprudenza nomofilattica richiamata)
Principio di diritto richiamato: l'art. 80‑bis del d.l. 34/2020 ha natura di interpretazione autentica che esclude che il licenziamento rientri tra gli atti che si intendono come compiuti dal soggetto utilizzatore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 d.lgs. 81/2015
Massime di principio
- Dopo l'intervento dell'art. 80‑bis d.l. 34/2020 (interpretazione autentica), il licenziamento intimato dal somministratore non si considera automaticamente come atto compiuto dal soggetto utilizzatore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 d.lgs. 81/2015.
- In ipotesi di somministrazione irregolare, non può darsi per pacifico che il licenziamento operato dal fornitore di lavoro (somministratore) estingua o interrompa automaticamente il rapporto di fatto con l'utilizzatore: la rilevanza di tale atto va valutata alla luce dell'interpretazione normativa vigente.
- Il lavoratore che intende contestare il licenziamento in casi di somministrazione irregolare deve valutare tempestivamente le azioni e le parti contro cui proporre il giudizio; domande nuove formulate per la prima volta in appello rischiano l'inammissibilità.
- La pronuncia rinvia agli specifici accertamenti di merito: la Corte di merito dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio che esclude il licenziamento tra gli atti imputabili all'utilizzatore, valutando conseguentemente eventuali responsabilità e quantum.
- Le questioni relative alla ripartizione dell'onere della prova su giustificazione del recesso e alla genericità delle motivazioni del licenziamento restano rilevanti ma saranno valutate nuovamente dal giudice di rinvio alla luce dell'esito sull'interpretazione normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 23 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29316/2023 del 23/10/2023
- Sentenza lavoro · 23 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29339/2023 del 23/10/2023
- Sentenza lavoro · 23 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29341/2023 del 23/10/2023
- Sentenza lavoro · 23 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29344/2023 del 23/10/2023
- Sentenza lavoro · 23 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29369/2023 del 23/10/2023
- Sentenza lavoro · 24 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29516/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →