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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29341/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità di "disagio speciale" prevista dall'accordo sindacale del 26 marzo 2009 a seguito del passaggio del personale dalla Provincia di Ascoli Piceno alla neoistituita Provincia di Fermo (istituita dalla legge n.147/2004). In subordine chiedeva il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. La questione centrale era la legittimità dell'accordo decentrato che riconosceva un'indennità di durata quinquennale e parametrata in funzione della distanza chilometrica, e se tale pattuizione potesse derogare o integrarsi rispetto ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e alla disciplina del trasferimento di attività (art. 31 d.lgs. n.165/2001) e della legge istitutiva della Provincia di Fermo (legge n.147/2004).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Mecozzi. Ha confermato che: (i) il passaggio di personale per la creazione della nuova Provincia rientra nella nozione di "trasferimento/conferimento di attività" ex art. 31 d.lgs. n.165/2001; (ii) in assenza di una specifica normativa speciale della legge istitutiva, si applicano le norme generali del d.lgs. n.165/2001 e i limiti della contrattazione collettiva nazionale; (iii) la contrattazione decentrata non può attribuire trattamenti economici accessori difformi dai limiti fissati dal contratto nazionale (art. 41-42 CCNL) e pertanto la clausola che prevedeva l'indennità quinquennale eccedeva i limiti dell'art. 42 CCNL (massimo sei mensilità) ed è nulla in parte qua; (iv) la domanda risarcitoria subordinata è inammissibile per carenza di adeguata allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità; (v) sono state integralmente compensate le spese di cassazione. Di conseguenza la pretesa della ricorrente è stata respinta e l'accordo decentrato è stato dichiarato nullo in parte.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 31

    “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”

    La Corte ha ritenuto che la creazione della Provincia di Fermo e la conseguente rimodulazione territoriale integrano un "trasferimento/conferimento di attività" ricompreso nell'art.31; la norma si applica salvo disposizioni speciali della stessa rilevanza normativa (che nella specie mancavano).

  • CCNL Comparto Autonomie Locali 14/09/2000, art. 41

    “il trattamento di trasferta spettante ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio”

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.41 (trasferta) perché nel caso concreto si è verificato un mutamento definitivo della sede di lavoro (trasferimento), non una trasferta temporanea.

  • CCNL Comparto Autonomie Locali 14/09/2000, art. 42

    “il trattamento di trasferimento, riconosciuto in favore del personale trasferito ad altra sede ... una indennità di trasferimento, ... variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.”

    La Corte ha ritenuto che l'indennità prevista dall'accordo (quinquennale) eccede i limiti fissati dall'art.42 (max sei mensilità) e quindi è contraria alla contrattazione nazionale, risultando nulla in parte.

  • legge n. 147/2004, art. 3

    “La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia....”

    La Corte ha osservato che la legge istitutiva contiene disposizioni sulla ripartizione territoriale e finanziaria ma non disciplina dettagliatamente il trattamento economico o le procedure di individuazione del personale; quindi non può essere invocata una deroga che giustifichi l'accordo decentrato eccedente i limiti nazionali.

  • legge n. 147/2004, art. 8

    “Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005...”

    La Corte ha rilevato la presenza di finanziamenti limitati nella legge istitutiva ma ha sottolineato l'assenza di una disciplina organica che legittimi pattuizioni decentrate oltre i limiti del contratto nazionale.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dall'art.31 d.lgs.165/2001: assicura la conservazione del trattamento preesistente se di miglior favore, ma non consente di ottenere condizioni migliorative non previste dall'ordinamento collettivo.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    La ricorrente invocava questi articoli per responsabilità precontrattuale e per la presunta omissione della Provincia; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di adeguata allegazione e perché l'invalidità del contratto in parte derivava da norme generali note.

  • art. 47 legge n. 428/1990 (commi 1-4)

    Richiamata dall'art.31 d.lgs.165/2001 come procedura di informazione/consultazione da rispettare nel trasferimento di attività.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001 (comma 3) - contrattazione decentrata

    La Corte ha confermato che la contrattazione decentrata è soggetta ai limiti previsti dal d.lgs. e dalla contrattazione nazionale; accordi decentrati che intervengono su materie o con entità economiche non consentite sono nulli in parte.

  • art. 110 c.p.c.

    La censura di ultra petizione è stata ritenuta infondata: il giudice d'appello può decidere su ragioni direttamente connesse alle censure svolte in appello, purché entro i limiti della devoluzione.

Massime di principio

  • La creazione di un nuovo ente e la rimodulazione territoriale che comporta il passaggio di personale rientrano nella nozione di "trasferimento/conferimento di attività" ex art.31 d.lgs.165/2001; in assenza di una disposizione speciale espressa, si applicano le norme generali del decreto e la contrattazione collettiva nazionale.
  • La contrattazione decentrata non può prevedere trattamenti economici accessori in contrasto con i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale: clausole che eccedono tali limiti sono nulle in parte.
  • L'art. 2112 c.c., richiamato dall'art.31, tutela la conservazione delle condizioni preesistenti solo per evitare peggioramenti, non per ottenere miglioramenti retributivi non previsti dalla normativa collettiva.
  • La qualificazione giuridica dell'operazione (trasferta, trasferimento, passaggio di attività) è determinante per stabilire la disciplina applicabile: la perdita permanente del legame con la sede originaria esclude l'applicabilità delle norme sulla trasferta.
  • Se la legge istitutiva di un ente è silente su aspetti retributivi o procedurali, non può considerarsi di per sé deroga alle norme generali; occorre una norma speciale e di pari livello per derogare al d.lgs. n.165/2001.
  • Le pretese risarcitorie per responsabilità precontrattuale richiedono specifica e adeguata allegazione degli elementi costitutivi (obblighi di correttezza, danno, nesso causale); la mera censura dei fatti non basta in sede di legittimità.
  • Il giudice d'appello può fondare la decisione su ragioni direttamente connesse alle censure di parte anche se non esattamente formulate, purché rientrino nel rapporto logico-giuridico con le deduzioni svolte e non travalichino la devoluzione.

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