Cassazione Civile, Sentenza n. 29316/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con Allianz S.p.A. per effetto di illegittima interposizione/somministrazione di mano d'opera posta in essere da Ergonnet S.r.l. (formale datrice). Contestava altresì la qualificazione e gli effetti del licenziamento intimato dalla formale datrice e la possibilità di imputare a Allianz, in base all'art. 38 comma 3 d.lgs. n. 81/2015, gli atti di gestione compiuti da Ergonnet, ivi compreso il licenziamento. In primo grado si era accertato il rapporto con Allianz ma era stata dichiarata nulla la domanda sulle differenze retributive; la Corte d'appello aveva riconosciuto le differenze retributive e ritenuto che, per somministrazione irregolare (Ergonnet priva di autorizzazione), ai sensi degli artt. 29 e 27 d.lgs. n. 276/2003 il rapporto dovesse essere ricollegato ad Allianz, ritenendo però che il licenziamento intimato da Ergonnet avesse efficacia estintiva e dichiarando inammissibile la domanda di reintegra/rivalsa proposta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore, ritenendo applicabile l'indirizzo nomofilattico espresso da Cass. n. 10694/2023 che ha qualificato l'art. 80‑bis del d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77/2020) come norma di interpretazione autentica: il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 non comprende il licenziamento tra gli "atti di costituzione o gestione del rapporto" che si intendono compiuti o ricevuti dall'utilizzatore. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre demandato alla Corte di rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 3: "tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore ... si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione"
La Corte, richiamando la nomofilassi, ha ritenuto che la nozione di "atti di costituzione o gestione del rapporto" di cui al comma 3 non comprenda il licenziamento; dunque il licenziamento intimato dal somministratore non si interpreta automaticamente come atto dell'utilizzatore
art. 80‑bis d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020
«... il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 ... si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento »
Considerata norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: chiarisce che il legislatore non intendeva includere il licenziamento tra gli atti imputabili all'utilizzatore nella somministrazione irregolare
Richiamato in relazione alla distinzione tra appalto genuino e somministrazione; in mancanza di appalto genuino fattispecie riconducibile a somministrazione e possibile ricostituzione del rapporto nei confronti dell'utilizzatore
Utilizzato per qualificare l'atto di licenziamento della formale datrice come atto di gestione eventualmente rilevante ai fini della ricostituzione del rapporto; la Corte d'appello l'aveva usato per imputare all'utilizzatore alcuni effetti, ma la Cassazione ha limitato l'ambito attribuibile in base all'art. 38/81
Richiamato in primo grado dalla convenuta in tema di decadenza; non è stato decisivo nelle statuizioni di legittimità qui esaminate
art. 112 c.p.c. e art. 414 c.p.c.
Censurate dal ricorrente con riferimento a presunte irregolarità nella lettura dell'atto introduttivo e nella decisione di inammissibilità della domanda di reintegra proposta in appello; tali questioni sono state assorbite dopo l'accoglimento del primo motivo
art. 3 Cost. e art. 30 Carta dei Diritti Fondamentali UE
Richiamate dal ricorrente per dedurre un contrasto costituzionale/sovranazionale con l'interpretazione dell'art. 38; la Cassazione non ha proceduto a un esame di incostituzionalità o conflitto, tenendo assorbite le questioni
Massime di principio
- Nelle ipotesi di somministrazione irregolare la qualificazione del rapporto come subordinato nei confronti dell'utilizzatore può essere possibile, ma non tutti gli atti compiuti dal somministratore si imputano automaticamente all'utilizzatore: il licenziamento non rientra (per l'interpretazione autentica fornita dall'art. 80‑bis) tra gli atti di gestione automaticamente considerati come compiuti dall'utilizzatore
- Per contestare un licenziamento intimato dalla formale datrice (somministratore) occorre valutare tempestivamente a chi va rivolta l'impugnazione: la possibilità di ottenere reintegra o risarcimento contro l'utilizzatore non è automatica sulla base del solo art. 38 comma 3 d.lgs. 81/2015 dopo l'interpretazione autentica
- È necessario distinguere tra fatti rilevanti ai fini della ricostituzione del rapporto (es. assenza di autorizzazione per la somministrazione, elementi di interposizione) e la portata degli atti di gestione dell'esperienza lavorativa; la mancata autorizzazione può supportare un atto di qualificazione del rapporto ma non implica che il licenziamento sia sempre imputabile all'utilizzatore
- Le questioni processuali (tempi di impugnazione, eccezioni di decadenza, formulazione dell'atto introduttivo) restano decisive: chi intende ottenere reintegra o risarcimento deve proporre le relative domande nei termini e nelle sedi opportune per non incorrere in inammissibilità o decadenza
- L'effetto dell'art. 80‑bis è interpretativo e retroattivo: le corti devono applicare la limitazione interpretativa anche alle controversie in corso, per cui la giurisprudenza successiva potrebbe mutare l'assetto di responsabilità nei casi di somministrazione irregolare
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