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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29344/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, guardia particolare giurata in servizio presso Allsystem dal 09/2010 al 12/2016, ha contestato ripetute violazioni del CCNL e del contratto integrativo regionale in materia di orario di lavoro e fruizione dei riposi, chiedendo il risarcimento per non aver potuto usufruire dei recuperi previsti dall'art. 72 dei CCNL 2004 e 2013. In particolare ha sostenuto che la compressione del riposo giornaliero al di sotto delle 11 ore consecutive avrebbe dovuto dar luogo alla corresponsione di ore di permesso retribuito corrispondenti alle ore di riposo non godute, con riduzione complessiva dell'orario di lavoro; ha altresì dedotto omessa pronunzia sulla compressione del riposo settimanale.

La decisione

La Corte, pronunciando ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza di primo grado che interpreta l'art. 72 dei CCNL nel senso che il 'recupero' delle ore di riposo giornaliero inferiore al minimo di 11 ore comporta la concessione di più lunghi intervalli di riposo (compensazione mediante prolungamento dei periodi non lavorati da fruirsi entro 30 giorni), e non l'attribuzione di permessi retribuiti che riducano l'orario di lavoro. In caso di mancato rispetto del termine dei 30 giorni spettano al lavoratore le somme corrispondenti alle maggiorazioni previste dal contratto. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa alla compressione del riposo settimanale per difetto di specifiche conclusioni e per la natura limitata della cognizione prevista dall'art. 420 bis. Le spese saranno decise in sede definitiva; la Corte ha rilevato altresì l'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Contratti collettivi nazionali per Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (CCNL 2004 e 2013)

    art. 72 (menzionati anche artt. 71, 73, 74, 81, 84, 85, 92-97)

    La Corte interpreta l'art. 72 nel senso che il 'recupero' delle ore di riposo giornaliero mancanti deve avvenire mediante prolungamento dei periodi di riposo (compensazione temporale entro 30 giorni) e non mediante concessione di permessi retribuiti che riducano l'orario di lavoro. L'assenza di riferimenti espliciti nella disciplina dei permessi (art.84 e artt.92-97) avvalora tale interpretazione.

  • Accordo Transitorio sui riposi giornalieri del 15 maggio 2014

    Considerato unitamente al CCNL, conferma l'assetto secondo cui il recupero va inteso come compensazione mediante riposi successivi piuttosto che come permessi retribuiti.

  • Direttiva 2003/88/CE

    La direttiva tutela salute e sicurezza prevedendo un periodo minimo di riposo giornaliero (11 ore) e stabilisce che, in caso di deroga, la forma privilegiata di compensazione è il riposo compensativo; solo in casi eccezionali può essere prevista una protezione alternativa. La Corte la usa per confermare che la compensazione non implica automaticamente la retribuzione come se si fosse lavorato.

  • Direttiva 93/104/CE (e Direttiva 2000/34/CE)

    definizioni di 'orario di lavoro' e 'periodo di riposo'

    Le direttive distinguono nettamente 'orario di lavoro' (periodi in cui il lavoratore è a disposizione del datore) da 'periodo di riposo' (qualsiasi periodo non rientrante nell'orario di lavoro), impedendo di assimilare automaticamente il mancato riposo a lavoro retribuito.

  • Decreto legislativo n. 66/2003

    Prevede l'esclusione dall'ambito applicativo per gli addetti ai servizi di vigilanza privata: conseguentemente la regolazione dell'orario di lavoro per il rapporto qui esaminato è rimessa alla disciplina collettiva applicabile ratione temporis.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Citata tra le deduzioni del ricorrente (diritto a retribuzione proporzionata), ma non è risultata decisiva nella motivazione che si fonda sull'interpretazione pattizia e sul diritto comunitario.

  • Codice di procedura civile

    Consente al giudice di primo grado di pronunciare una sentenza a cognizione piena limitata all'interpretazione della norma collettiva; la Corte ha confermato la decisione resa in tale rito speciale.

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater (e richiamo al comma 1 bis art.13)

    Riferito alla sussistenza dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso, come rilevato dalla Corte.

Massime di principio

  • Se il rapporto di lavoro rientra nel campo di esclusione del d.lgs. n.66/2003 (es. vigilanza privata), la regolazione dell'orario e dei riposi è affidata al CCNL applicabile e va interpretata secondo criteri letterali e sistematici del contratto collettivo.
  • La parola 'recupero' in una clausola collettiva va intesa, salvo espressione chiara e univoca in senso contrario, come compensazione mediante riposi successivi (prolungamento degli intervalli di riposo) e non come automatica trasformazione del riposo non fruito in permessi retribuiti che riducano l'orario di lavoro.
  • Occorre distinguere concettualmente e giuridicamente 'periodo di riposo' da 'orario di lavoro': la mancata fruizione del riposo non equivale automaticamente a lavoro svolto e quindi non implica di per sé retribuzione come se si fosse lavorato.
  • La disciplina comunitaria (direttiva 2003/88/CE) privilegia il riposo compensativo e ammette solo eccezionalmente misure alternative; le interpretazioni nazionali devono garantire l'effettività della tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
  • Se il contratto collettivo prevede un termine per il recupero (es. 30 giorni), l'assenza di recupero entro tale termine può comportare l'erogazione di somme predeterminate dal contratto; il lavoratore deve valutare l'azione anche alla luce di tali rimedi contrattuali.
  • Nelle controversie che vertono sull'interpretazione di clausole collettive il ricorso al rito di cui all'art. 420 bis c.p.c. limita l'esame alla questione interpretativa: deduzioni non specificamente contestate o non pertinenti a tale interpretazione possono risultare inammissibili.

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