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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29369/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 41462/2021 della Corte di Cassazione, sostenendo un errore di fatto decisivo nella motivazione della Corte. In particolare hanno dedotto che la Corte avrebbe ritenuto che i loro contratti fossero passati prima a EMSA Servizi S.p.A. e poi a MP Facility S.p.A., mentre in realtà - secondo i ricorrenti - il trasferimento fu diretto da Telecom Italia S.p.A. a MP Facility S.p.A.; su tale presupposto avrebbero dovuto trovare applicazione precedenti di legittimità che avrebbero escluso la configurabilità del trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. I ricorrenti chiedevano quindi la revoca dell'ordinanza per errore percettivo e il riesame della questione circa l'illegittimità del licenziamento e il ripristino dei rapporti con Telecom.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Motivazioni principali: il vizio denunciato non è un errore di fatto meramente percettivo immediatamente rilevabile ma una richiesta di rinnovata valutazione di merito (errore di giudizio) sulla sussistenza dei requisiti di autonomia organizzativa ed economica del ramo trasferito, che sono valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in revocazione. La Corte ha inoltre osservato che la parte della motivazione che richiamava un precedente (Cass. n. 5117/2012) serviva soltanto a sottolineare la non vincolatività del precedente nei confronti di un accertamento di fatto differente, non a introdurre un errore percettivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite (liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori) e all'ulteriore contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma procedurale relativa al rimedio della revocazione; la Corte valuta il ricorso alla luce dei presupposti di revocazione

  • art. 395 bis cod. proc. civ.

    Invocato insieme all'art. 391 per denunciare l'errore revocatorio; la Corte applica i limiti sostanziali all'errore di fatto ai sensi della giurisprudenza consolidata

  • art. 395, n. 4 cod. proc. civ.

    Esplicita disciplina dell'errore di fatto revocatorio: la Corte chiarisce che l'errore rilevante è quello di immediata e semplice verificabilità dagli atti e non un diverso apprezzamento delle risultanze processuali

  • art. 2112 cod. civ.

    Norma sostanziale centrale sulla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di ramo d'azienda; la questione concreta della sussistenza dei requisiti di autonomia organizzativa ed economica del ramo trasferito è stata ritenuta questione di merito rimessa al giudice di merito

  • art. 2504-bis cod. civ.

    Richiamato nel discutere l'effetto della fusione (successione a titolo universale) e l'irrilevanza, ai fini della domanda di ripristino, della mancata impugnazione di specifiche cessioni intermedie quando non dedotte nelle domande

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente per distinguere l'errore di giudizio (sindacabile con ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 360) dall'errore di fatto idoneo alla revocazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte accerta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi della giurisprudenza richiamata

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto è molto limitato: può avere successo solo se l'errore è una palese falsità percettiva immediatamente desumibile dagli atti, non quando si tratti di diversa valutazione delle prove o di riconsiderazione del merito.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito, purché motivate e non contraddittorie, sono in genere insindacabili in sede di revocazione e in sede di legittimità salvo i limiti dell'art. 360 c.p.c.: non è consentito chiedere in revocazione una rivalutazione delle risultanze processuali.
  • La presenza di precedenti di legittimità non vincola la Corte se il quadro fattuale accertato è diverso; tuttavia bisogna evidenziare concretamente la discrepanza fattuale perchè il precedente sia rilevante.
  • Chi intende contestare trasferimenti intermedi di rapporti di lavoro (es. cessione da A a B e poi a C) deve dedurre e impugnare specificamente tali atti nel processo di merito; la mancata deduzione può precludere rimedi successivi.
  • La proposta di rimedi straordinari (revocazione) comporta rischi di soccombenza e condanna alle spese; valutare la fondatezza giurisdizionale e la rilevanza effettiva dell'errore prima di proporre tale azione.

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