Cassazione Civile, Sentenza n. 29339/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di disagio speciale di trasferimento prevista dall'accordo sindacale del 26 marzo 2009, che disciplinava il passaggio di personale dalla Provincia di Ascoli Piceno alla neonata Provincia di Fermo (istituita dalla legge n.147/2004). Le Province avevano omesso il pagamento; in primo grado la domanda era stata accolta, la Corte d'Appello di Ancona l'ha invece rigettata ritenendo che il passaggio costituisse trasferimento/conferimento di attività disciplinato dall'art.31 d.lgs.165/2001 e che la clausola che prevedeva un'indennità quinquennale eccedesse i limiti della contrattazione collettiva decentrata e del CCNL (art.42: indennità trasferimento 3-6 mensilità). La ricorrente ha impugnato in Cassazione su tre motivi: (i) falsa applicazione del d.lgs.165/2001 e del CCNL; (ii) conformità della previsione contrattuale all'art.41 CCNL; (iii) vizio di ultrapetizione per decisioni ritenute estranee alle censure. La Cassazione ha esaminato la qualificazione giuridica del passaggio, la compatibilità della clausola con la disciplina nazionale e la portata delle censure d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Spaziani. Ha confermato che il passaggio del personale alla Provincia di Fermo rientra nella nozione di trasferimento o conferimento di attività ai sensi dell'art.31 d.lgs.165/2001, che la disciplina applicabile è quella generale del lavoro pubblico e della contrattazione collettiva nazionale salvo espressa disposizione speciale, e che la clausola decentrata che prevedeva un'indennità di disagio speciale di durata quinquennale è nulla in parte qua perché eccede i limiti posti dalla contrattazione collettiva nazionale (art.42 CCNL: indennità trasferimento variabile da 3 a 6 mensilità) e non trova copertura nella legge istitutiva della Provincia di Fermo. Di conseguenza la domanda di adempimento è stata rigettata. La Cassazione ha compensato integralmente le spese di giudizio di cassazione tra le parti e ha richiamato l'applicabilità delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge 11 giugno 2004 n. 147 (istituzione Provincia di Fermo)
L'art. 3: "La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni..."; l'art. 8 prevede autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'art.3.
La legge istitutiva non contiene disposizioni dettagliate circa modalità di individuazione del personale, trattamento economico o procedure specifiche per i dipendenti trasferiti: nel silenzio della legge si applicano le norme generali del lavoro pubblico e la contrattazione collettiva nazionale.
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 31
"Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica(no) l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428."
Il passaggio di personale dovuto alla rimodulazione territoriale e all'istituzione di una nuova Provincia è ricondotto all'art.31 come trasferimento/conferimento di attività; la norma tutela i lavoratori evitando peggioramenti di trattamento (richiamo all'art.2112 c.c.) e impone informazione/consultazione, ma non autorizza la contrattazione decentrata a introdurre trattamenti economici migliorativi al di fuori dei limiti della disciplina nazionale.
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, artt. 40 e 45
Rimandano alla disciplina della contrattazione collettiva e alle materie riservate alla contrattazione; la Corte rileva che la contrattazione decentrata non può attribuire nuovi emolumenti se non nei limiti e nelle materie previste dalla normativa nazionale.
CCNL Comparto Autonomie Locali 14 settembre 2000, art. 41
"Il trattamento di trasferta spettante ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio" (testo richiamato nel provvedimento).
L'art.41 riguarda le trasferte (legame permanente con sede originaria) e non può essere invocato per trasferimenti definitivi: la fattispecie qui è trasferimento definitivo, perciò art.41 non è applicabile.
CCNL Comparto Autonomie Locali 14 settembre 2000, art. 42
"Una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma 4."
L'art.42 disciplina l'indennità di trasferimento ed pone un tetto massimo (6 mensilità). La clausola decentrata che prevedeva un'indennità per cinque anni eccede tale limite e pertanto è in contrasto con la disciplina nazionale.
Richiamato dall'art.31 d.lgs.165/2001: garantisce che il lavoratore non subisca una posizione economica e giuridica sfavorevole in conseguenza del trasferimento di attività, ma non è strumento per ottenere miglioramenti retributivi rispetto alla situazione ante.
Legge 29 dicembre 1990 n. 428, art. 47, commi 1-4
Prevede procedure di informazione e consultazione nelle vicende di trasferimento di attività richiamate dall'art.31 d.lgs.165/2001; tali oneri devono essere rispettati ma non costituiscono fonte di autonomia per introdurre trattamenti economici contrari alla disciplina nazionale.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13
Norma procedurale in materia di contributo unificato; la sentenza richiama la possibilità del raddoppio del contributo se sussistono le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il passaggio di personale conseguente all'istituzione di un nuovo ente pubblico rientra, in assenza di una disciplina speciale esplicita, nell'ambito dell'art.31 d.lgs.165/2001 (trasferimento/conferimento di attività): si applicano le regole generali del lavoro pubblico e la contrattazione collettiva nazionale.
- La contrattazione decentrata non può attribuire trattamenti economici permanenti o eccedenti rispetto ai limiti previsti dal CCNL nazionale, salvo espressa delega normativa di pari livello che deroghi la disciplina generale.
- La distinzione giuridica tra trasferta e trasferimento è centrale: le indennità di trasferta (art.41 CCNL) sono diverse dalle indennità di trasferimento (art.42 CCNL) e non si applicano ai passaggi definitivi di amministrazione.
- L'art.2112 c.c., richiamato dall'art.31 d.lgs.165/2001, tutela contro il peggioramento delle condizioni del lavoratore a seguito del trasferimento di attività, ma non può essere usato per ottenere miglioramenti retributivi rispetto alla situazione precedente.
- Per rendere valida una previsione retributiva speciale rispetto alla contrattazione nazionale è necessaria una norma speciale o una delega esplicita; in mancanza, la clausola decentrata rischia la nullità e l'azione di adempimento fondata su di essa può essere respinta.
- In sede di appello il giudice può decidere sulla base di ragioni connesse e logicamente antecedenti alle censure proposte, purché non si travalichi il contenuto della devoluzione: dunque problematiche sulla qualificazione giuridica della vicenda possono essere esaminate anche se non tutte erano state dettagliatamente svolte dalle parti in appello.
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