Cassazione Civile, Ordinanza n. 17899/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società esercente attività di manutenzione e realizzazione di parti industriali, per l'anno d'imposta 2006, con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP in ragione del disconoscimento di costi e della detrazione IVA relativi a fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di euro 180.000,00. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, reputando provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da una società cooperativa priva di effettiva attività d'impresa e ritenendo irrilevanti sia la produzione degli assegni sia l'asserita effettiva esecuzione di prestazioni verso terzi. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 54, comma 3, d.P.R. 633/1972, 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973, 2697 c.c. e 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo: (i) che l'Ufficio non avesse provato con presunzioni gravi, precise e concordanti l'inesistenza delle operazioni; (ii) che la ricostruzione si fondasse solo su carenze organizzative del fornitore e non su elementi specifici relativi ai rapporti commerciali tra le parti; (iii) che fosse stato violato il contraddittorio endoprocedimentale per omessa partecipazione al procedimento accertativo; (iv) che la contribuente avesse comunque prodotto la documentazione fiscale, commerciale e contrattuale dei rapporti intercorsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. È stato escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, poiché la ricostruzione delle prove, anche presuntive, spetta esclusivamente al giudice di merito. Nel merito, la CTR ha correttamente applicato i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, quali l'assenza di una reale struttura organizzativa del soggetto emittente delle fatture; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture, l'esibizione delle fatture o la prova dei pagamenti. La censura sul contraddittorio è stata reputata inammissibile perché non si confrontava con la ratio autonoma della sentenza impugnata ed è stata comunque ritenuta infondata, atteso che per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA la doglianza era generica e non indicava le difese concrete che sarebbero state svolte se il contraddittorio fosse stato attivato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di accertamento IVA; la Corte ribadisce che l'Ufficio può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973 è richiamato per affermare che validi indizi possono fondare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni fatturate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici idonee a dimostrare l'inesattezza delle indicazioni dichiarative
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specifica decisiva nel ragionamento della Corte
la Corte ribadisce la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
invocato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte afferma che non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati e che, per l'IVA, il contribuente deve allegare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere
richiamato per il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità dedotto dal ricorrente per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza del rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 richiamata nel dispositivo
Massime di principio
- In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a far presumere l'inesistenza dell'operazione fatturata, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la legittimità della detrazione o del costo; non bastano la fattura, la regolarità contabile o la prova del pagamento.
- La valutazione delle prove, incluse quelle presuntive, è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: per i tributi non armonizzati tale obbligo sussiste solo se previsto espressamente, mentre per i tributi armonizzati il contribuente deve indicare in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto svolgere.
- Per censurare validamente in cassazione una ratio decidendi autonoma, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con essa, altrimenti la doglianza è inammissibile.
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