Cassazione Civile, Sentenza n. 22743/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che, in appello, aveva accolto il gravame proposto da Sorrentino avverso un avviso di accertamento (IVA, IRAP, IRES e sanzioni) relativo al 2007, conseguente a cessioni immobiliari operate dalla societa' CASE PREZIOSE SRL. La questione centrale era se Sorrentino avesse la qualita' di amministratore di fatto della societa' (e quindi fosse responsabile tributariamente e sanzionabile). L'Agenzia deduceva vizi di motivazione della CTR, censurava l'uso delle risultanze del processo penale (assoluzioni) e sosteneva che, anche sotto il profilo delle presunzioni e dell'inversione dell'onere della prova nel diritto tributario, avrebbe dovuto essere riconosciuta la qualita' di amministratore di fatto e l'applicabilita' delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia per cassazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo a presunta motivazione apparente, poiche' la CTR ha chiaramente esposto le ragioni del proprio convincimento, richiamando anche le valutazioni espresse in sede penale ma inserendole in un piu' ampio quadro istruttorio. Il secondo motivo (sulla violazione degli artt. 654 cpp e 116 cpc) e' stato dichiarato inammissibile: la CTR non ha dato effetto automatico all'assoluzione penale e la censura in cassazione tentava una rivalutazione del merito (non consentita), priva di specificita' relativamente alle presunzioni addotte dall'Ufficio. Il terzo motivo (sulle sanzioni e applicabilita' di norme penali/tributarie) e' inammissibile perche' la CTR, avendo escluso la qualita' di amministratore di fatto, ha considerato assorbite le questioni successive; in sede di legittimita' non sono esaminabili questioni non decise dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di Sorrentino, liquidate in misura contenuta (€ 200,00).
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e vizio di diritto). La Corte applica i limiti del sindacato di legittimita' sui punti dedotti.
Richiamato in ordine al requisito della motivazione logica: la Corte valuta se la motivazione della CTR fosse apparente o carente e conclude che era invece adeguata.
Richiamato dal ricorso dell'Agenzia in relazione ai principi di motivazione nei giudizi tributari; la Corte verifica la sufficienza della motivazione della CTR.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale sul 'minimo' di motivazione richiesto alle sentenze; la Corte verifica che detto minimo sia rispettato.
Ricordato dal ricorrente in riferimento al valore delle sentenze penali; la Corte osserva che non e' stato fatto valere un automatismo tra esito penale e accertamento tributario.
Richiamato in relazione al divieto di nuova valutazione del merito in sede di legittimita'; la Corte ha escluso che potesse essere rinnovata la valutazione della qualita' di amministratore di fatto.
artt. 7, 9, 11 D.Lgs. 472/1997
Citate rispetto alla normativa sulle sanzioni tributarie; la Corte non si e' pronunciata sul merito dell'applicazione delle sanzioni perche' la qualita' soggettiva (amministratore di fatto) e' stata esclusa dalla CTR.
Richiamato in ordine alle norme che rendono piu' stretto il regime di responsabilita' per reati/false dichiarazioni; la Corte non ha esaminato la sua applicazione perche' la qualita' di amministratore di fatto e' stata ritenuta non provata.
Citate in relazione alla disciplina delle societa' e dell'amministrazione fittizia; la Corte non ha affrontato la questione applicativa, essendo la qualita' contestata esclusa.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per autorizzare la trattazione dell'udienza in modalità non partecipata/remota; la decisione e' stata adottata nel rispetto della norma.
Citato per il deposito di memorie; usato nella procedura prima dell'udienza di cassazione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'esenzione dal versamento del contributo unificato per la P.A.; la Corte segnala che non si applica in quanto parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In giudizio tributario il principio di non fondatezza automatica di un accertamento basato su conclusioni penali: un'assoluzione penale non e' vincolante per il giudice tributario, ma le risultanze penali possono essere valutate nel piu' ampio quadro probatorio; l'Agenzia deve comunque fornire elementi specifici e contrari per sconfessare quelle conclusioni.
- La Corte di legittimita' non puo' procedere a una nuova valutazione dei fatti o dell'apprezzamento delle prove: i motivi che in sostanza chiedono la rivalutazione del convincimento del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Il sindacato sulla motivazione in cassazione e' limitato: e' possibile censurare la sentenza per motivazione 'apparente' solo se manca totalmente il criterio logico o la motivazione e' perplessa, contraddittoria o incomprensibile; occorre quindi dimostrare con precisione l'oggettiva carenza motivazionale.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche: chi impugna deve individuare chiaramente i presupposti di fatto e di diritto (es. presunzioni, inversione dell'onere della prova), indicando dove e come sono stati allegati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio.
- Se il giudice di merito esclude una qualita' soggettiva (es. amministratore di fatto) e percio' dichiara assorbite altre questioni (es. applicabilita' delle sanzioni), tali questioni non sono esaminabili in cassazione; per farle valere bisognava evitare l'assorbimento in sede di merito o censurare l'omessa motivazione sull'assorbimento.
- Per l'Ufficio occorre sfruttare tutte le facolta' istruttorie e documentali disponibili (presunzioni, inversione onere della prova, prove specifiche) e porre in motivazione elementi diretti a contrastare espressamente le conclusioni altrui (anche quelle penali), al fine di resistere efficacemente in appello e in sede di legittimita'.
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