Cassazione Civile, Sentenza n. 22733/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò a Sorrentino un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES (anno 2010), sanzioni e interessi, assumendo che fosse amministratore di fatto della societa' CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE S.r.l. Il contribuente ottenne l'annullamento in primo grado presso la CTP; la CTR Campania, in appello, confermò il rigetto del gravame proposto dall'Agenzia ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito, nel giudizio tributario, elementi sufficienti a dimostrare l'attivita' gestionaria addebitata a Sorrentino e osservando altresi' che, anche qualora si riconoscesse la qualita' di amministratore di fatto, la responsabilita' diretta per tributi della societa' di capitali non discende automaticamente dall'essere amministratore per via dell'autonomia patrimoniale perfetta; inoltre la CTR ritenne non applicabili le sanzioni agli amministratori ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, salvo compatibilita' con il d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi prospettati dall'Amministrazione: (i) non e' emersa una motivazione apparente o illogica da parte della CTR; (ii) non sussiste automatismo tra esiti del giudizio penale e giudizio tributario, ma l'Ufficio non ha allegato elementi nuovi e sufficienti nel giudizio tributario per provare l'attivita' di gestione attribuita a Sorrentino; (iii) molte delle doglianze dell'Agenzia miravano a nuova rivalutazione dei fatti e risultano precluse in sede di legittimita'; (iv) la CTR ha correttamente osservato che, in presenza di societa' di capitali con autonomia patrimoniale, la responsabilita' diretta dell'amministratore per tributi societari non e' automatica; (v) le questioni sulle sanzioni erano prive di interesse una volta confermato l'annullamento delle imposte. La sentenza impugnata e' quindi confermata e il ricorso cassato; condanna alle spese del giudizio di legittimita' per il ricorrente.
Norme richiamate
Richiama il principio minimo di motivazione: la sentenza di merito deve esporre il criterio logico che ha condotto al convincimento; la Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione adeguata.
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistere vizio di motivazione rilevante ai fini di legittimita'.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 4 e n. 3 e n. 5)
Limita i motivi ammessi in Cassazione (vizi di legge, vizio di motivazione solo nei termini di 'motivazione apparente' o mancante, e divieto di riesame dei fatti); la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi perché configuravano rivalutazione dei fatti o censure non consentite.
art. 111 Cost.
Principio del diritto a una giustificazione sufficiente delle decisioni giudiziarie; la Corte verifica solo il 'minimo costituzionale' della motivazione.
Riferimento alla separazione tra giudizio penale e giudizio civile/tributario; la CTR non ha operato un automatismo tra assoluzioni in sede penale e decisione tributaria ma ha valutato le risultanze complessive e ritenuto insufficienti le prove prodotte dall'Amministrazione nel giudizio tributario.
Norma che regola il giudizio di merito e la valutazione della prova; la Corte ha ricordato che Cassazione non puo' riesaminare il convincimento del giudice di merito sulla prevalenza degli elementi probatori.
Applicato dalla CTR per escludere l'imputazione delle sanzioni agli amministratori (anche di fatto) nella disciplina tributaria, ovvero per limitare l'automatica applicazione di sanzioni agli amministratori; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse derogata dall'art. 9 del d.lgs. 472/1997 e che la disciplina del 2003 trovi applicazione, con l'effetto di escludere la responsabilita' diretta salvo quanto previsto per compatibilita'.
Norma sulle sanzioni tributarie; la CTR ha ritenuto che essa si applichi solo nella misura compatibile con l'art. 7 del d.l. 269/2003, e quindi non deroghi automaticamente l'esonero invocato.
Censurato dall'Agenzia quale base delle sanzioni; la Corte ha ritenuto privo di interesse il motivo relativo alle sanzioni una volta confermato l'annullamento delle imposte principali.
Richiamati dalla difesa erariale per sostenere presunzioni e onere della prova; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficientemente specificate per essere esaminate in sede di legittimita'.
art. 366 c.p.c. (comma 1, n.6)
Richiesta specificazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso mancava della necessaria specificita' su presunzioni e prove.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in udienza non partecipata (modalita' telematica) della presente causa; evocata solo quanto a modalità di discussione.
Massime di principio
- Non esiste automatismo tra esiti del processo penale e del processo tributario: un'assoluzione o decisione penale puo' essere considerata ma non vincola il giudice tributario, che deve valutare autonomamente le prove specifiche presentate nel giudizio fiscale.
- In Cassazione e' precluso rideterminare il convincimento del giudice di merito: le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o della prova sono generalmente inammissibili.
- La motivazione di una sentenza di merito deve raggiungere il 'minimo costituzionale' (art. 111 Cost.); la Corte di legittimita' sindaca solo l'assenza totale o l'apparenza della motivazione o contraddizioni insanabili, non mere divergenze interpretative.
- La qualita' di amministratore di fatto deve essere provata con elementi specifici, temporizzati e collegati all'attivita' gestionaria contestata; generiche presunzioni non dettagliate non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Per societa' di capitali con autonomia patrimoniale perfetta, la responsabilita' diretta dell'amministratore per i debiti tributari della societa' non discende automaticamente dall'essere amministratore (anche di fatto); occorre fondamento normativo e probatorio chiaro per superare il principio dell'autonomia patrimoniale.
- Le norme speciali introdotte successivamente (es. art. 7 d.l. 269/2003) possono limitare l'applicabilita' di regimi sanzionatori precedenti (d.lgs. 472/1997); va valutata la compatibilita' normativa prima di estendere responsabilita' sanzionatoria agli amministratori.
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