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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22742/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello, aveva ritenuto che la donazione effettuata da Magnanimi Clelia era stata compiuta con dispensa da collazione (nonostante la mancata produzione dell'atto di donazione) e aveva confermato le assegnazioni disposte dalla sentenza di primo grado, ivi compresa l'assegnazione del terreno in località San Francesco a favore di Vittorio. Il ricorrente deduceva: a) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.), lamentando omessa pronunzia sulla sua richiesta di assegnazione del terreno; b) illegittima modifica delle conclusioni in sede di precisazione delle conclusioni (art.189 c.p.c.), sostenendo che non fosse ammesso introdurre in appello una diversa domanda di attribuzione; c) mancata considerazione della condotta processuale degli altri condividenti (artt.115 e 116 c.p.c.) e presunta acquiescenza di Vittorio al progetto di divisione che prevedeva l'assegnazione del terreno a Franco.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) non vi sia omessa pronunzia sul punto relativo all'assegnazione del terreno, poiché la Corte distrettuale ha confermato le assegnazioni della sentenza di primo grado e ha calcolato i conguagli post-collazione, comportando un rigetto implicito della richiesta del ricorrente; (ii) la modifica delle conclusioni in sede di divisione, anche in appello, è ammissibile trattandosi di mera modalità di attuazione della divisione e non di una nuova domanda nel senso dell'art.345 c.p.c.; (iii) le doglianze relative al comportamento processuale e all'asserita acquiescenza di Vittorio sono infondate e non prove che consentano di travolgere la decisione sulle assegnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Franco D'Elia è stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore del controricorrente (liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge). È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la mancata espressa statuizione non costituisca omessa pronunzia se la decisione implica comunque il rigetto della pretesa.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Fondamento dell'impugnazione in cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato i profili dedotti alla luce di questa causa petendi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 189 c.p.c. (come modificato dall'art.23 L. n.353/1990)

    Regola le conclusioni; la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di divisione, le parti possono modificare le conclusioni anche in appello in ordine all'attribuzione degli immobili, trattandosi di mera modalità di attuazione della divisione e non di domanda nuova.

  • art. 115 c.p.c.

    Regola la prova; il ricorrente invocava la valutazione del comportamento processuale degli altri condividenti ma la Corte ha ritenuto che non si trattasse di valutazioni di prova omesse o errate suscettibili di censura in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Regola la presunzione e la prova; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi processuali tali da fondare la censura relativa all'acquiescenza degli altri condividenti.

  • art. 789 c.p.c.

    Norma relativa al progetto di divisione ed esecutività; la censura richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta ben articolata né supportata da elementi che ne giustificassero la censura in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Distinzione tra domanda nuova e specificazione della domanda; la Corte ha affermato che l'istanza di attribuzione in divisione non costituisce domanda nuova ai sensi di tale norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Permette l'avvio della trattazione in camera di consiglio; utilizzata nella gestione del procedimento di cassazione nel caso di specie.

  • art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie; nel procedimento il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 prima della decisione.

  • art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Determinano requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e non inammissibile per cumulo di doglianze, in quanto sufficientemente chiaro.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012)

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo per il contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di scioglimento della comunione le parti possono modificare le proprie conclusioni anche in sede di appello in ordine all'attribuzione degli immobili: tale istanza è considerata mera specificazione della domanda divisoria e non una 'nuova domanda'.
  • L'assenza di una statuizione espressa non equivale necessariamente a omessa pronuncia: se la decisione implichi chiaramente il rigetto della pretesa, non sussiste il vizio per omessa pronunzia.
  • La valutazione del comportamento processuale degli altri condividenti (presunta acquiescenza) deve essere provata e risultare dagli atti; mere affermazioni non sostengono una censura in cassazione.
  • La Corte d'Appello può ritenere sussistente una dispensa dalla collazione anche in assenza della produzione dell'atto di donazione se ritiene che la prova complessiva in atti sia idonea a dimostrare la circostanza.
  • La cassazione non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito non vizianti di diritto: le censure devono riguardare violazioni di norme di diritto o vizi logico-giuridici rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.
  • In caso di rigetto del ricorso, trova applicazione il principio della soccombenza con condanna alle spese e, se previsto, obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi.

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