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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22729/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento, operato in primo grado, dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 (IVA, IRAP, IRES, sanzioni e interessi) emesso nei confronti di Sorrentino nella qualità di presunto amministratore di fatto della società CASE PREZIOSE S.R.L., contestando: (i) carenze della motivazione della CTR; (ii) l'erronea separazione tra giudizio penale e giudizio tributario e la non considerazione di presunzioni e risultanze probatorie favorevoli all'Agenzia; (iii) la presunta applicabilità delle norme che configurano responsabilità e sanzioni a carico dell'amministratore (anche di fatto) e l'erronea esclusione della responsabilità solidale; (iv) la non applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla 'motivazione apparente' della CTR, spiegando che quest'ultima ha adeguatamente motivato il proprio convincimento e ha valutato le risultanze penali nel più ampio quadro istruttorio tributario senza attribuire ad esse effetto automatico. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione dei fatti (vietata in sede di legittimità) o che non erano sufficientemente specifiche quanto alle presunzioni invocate. Sul piano della responsabilità e delle sanzioni, la CTR aveva correttamente osservato che, anche ammettendo la qualità di amministratore di fatto, non poteva automaticamente essere riconosciuta la responsabilità solidale per le imposte in ragione dell'autonomia patrimoniale della società e che la normativa speciale (art. 7 del d.l. n. 269/2003) disciplina l'irrogazione delle sanzioni verso amministratori, con conseguente esclusione dell'applicazione automatica dell'art. 11 del d.lgs. 472/1997 nel caso di specie. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e confermata l'ordinanza impugnata; liquidazione delle spese di giudizio in favore del resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4

    citato come parametro di impugnazione in cassazione

    Limita il sindacato di legittimità: non è ammessa la revisione dei fatti e delle prove in Cassazione; le doglianze sulla motivazione sono ammesse solo nei termini del rispetto del minimo costituzionale (motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile).

  • art. 132 cod. proc. civ.

    richiamato come criterio di correttezza e sufficienza della motivazione

    Obbliga il giudice a esporre il criterio logico della decisione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia rispettato tale obbligo fornendo un percorso argomentativo leggibile e comprensibile.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione

    Stabilisce il livello minimo di motivazione richiesto; la Cassazione ha verificato che la sentenza impugnata non fosse meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    richiamato nell'ambito della separazione tra giudizio penale e tributario

    La CTR non ha attribuito automaticamente efficacia vincolante alle risultanze penali nel giudizio tributario; la sentenza penale può essere considerata nel più ampio quadro istruttorio ma non si traduce in effetti meccanici nel processo tributario.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al divieto di nuova valutazione in Cassazione

    Impedisce alla Cassazione di riassumere il giudizio sui fatti e sulle prove; le critiche al convincimento del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    richiamato dalla CTR quale norma applicabile in tema di sanzioni verso amministratori (anche di fatto)

    La norma disciplina l'applicabilità di sanzioni agli amministratori; la CTR ha ritenuto applicabile tale disciplina anche agli amministratori di fatto, con consequenziale limitazione dell'automatica imputazione delle sanzioni ex d.lgs. 472/1997.

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel confronto con l'art. 7 d.l. 269/2003

    La CTR ha ritenuto che l'art. 7 sia intervenuto successivamente e che le disposizioni del d.lgs. 472/1997 si applichino solo nella misura compatibile con l'art. 7; cioè non derogano automaticamente la disciplina speciale.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    invocato dall'Agenzia con riguardo all'applicazione delle sanzioni

    La Corte ha considerato priva di interesse la censura sull'applicazione delle sanzioni, posto che l'annullamento dell'accertamento principale rende priva di effetto la relativa irrogazione di sanzioni nei confronti dell'intimato.

  • art. 2639 c.c.

    citato nel ricorso in relazione a presunte fattispecie di simulazione o abuso

    Richiamato dall'Agenzia ma non ritenuto decisivo dalla CTR né efficacemente specificato in Cassazione; la Cassazione ha rilevato carenza di specificità su quali presunzioni e quali elementi di fatto si volessero far valere.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova

    Invocato per sostenere l'onere probatorio a carico del ricorrente tributario; la Corte ha evidenziato che l'Agenzia non ha puntualmente indicato e documentato gli elementi presuntivi in grado di superare la soglia probatoria richiesta.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. n. 198/2022

    richiamati in relazione alla modalità di trattazione non partecipata dell'udienza

    Norme che consentono talune udienze in modalità non partecipata; menzionate nei fatti processuali ma non decisive sul merito.

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra l'esito del processo penale e quello tributario: le risultanze penali possono essere considerate nel giudizio tributario, ma non vincolano automaticamente il giudice tributario che resta tenuto a valutare il quadro probatorio specifico del procedimento fiscale.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono di rivedere il convincimento del giudice di merito sono inammissibili; il ricorso per legittimità deve dunque contestare vizi di diritto e non il merito probatorio.
  • La motivazione della decisione di merito deve rispettare il 'minimo costituzionale' (art. 111 Cost.): è sufficiente che renda percepibile il criterio logico-giuridico seguito; motivazioni meramente apparen- ti o incomprensibili sono vizi di legittimità.
  • L'onere della prova nel processo tributario grava sull'Amministrazione finanziaria quando pretende di imputare a terzi responsabilità derivanti da qualità morali o gestorie (es. amministratore di fatto); l'Amministrazione deve fornire elementi precisi, temporizzati e documentati, non semplici riferimenti generici a presunzioni.
  • La qualificazione giuridica (es. amministratore di fatto) deve essere provata con elementi specifici e non può basarsi esclusivamente su atti o conclusioni di procedimenti distinti; in presenza di società di capitali l'autonomia patrimoniale limita l'immediata estensione della responsabilità fiscale personale.
  • Quando la decisione di merito esamina e respinge una tutela sanzionatoria in via 'abundantiam' (cioè non necessaria al dispositivo), la censura avversa a quella parte può risultare ininfluente e priva di interesse in cassazione.

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