Cassazione Civile, Sentenza n. 22763/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Sorrentino, in quanto l'Ufficio lo aveva indicato come amministratore di fatto della CASE PREZIOSE SRL e lo aveva gravato di rilievi IVA, IRAP e IRES per l'anno 2006 relativi a cessioni immobiliari. L'Amministrazione sosteneva che gli indizi e documenti (anche verbalizzazioni e atti acquisiti dalla GdF) dimostrassero il ruolo di gestione effettiva di Sorrentino; in cassazione ha denunciato vizi di motivazione, errata valutazione delle fonti penali e omessa valutazione di elementi probatori ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: (i) la CTR ha motivato adeguatamente per relationem la conferma della decisione di primo grado, evidenziando l'insufficienza degli indizi prodotti dall'Ufficio a provare la qualità di amministratore di fatto di Sorrentino; (ii) non c'è automatismo tra esito del processo penale e giudizio tributario, e la CTR non ha fondato la propria decisione esclusivamente sugli esiti penali; (iii) la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello; (iv) i motivi di cassazione mancavano della specificità richiesta (art. 366 c.p.c.) e non indicavano in modo puntuale documenti o circostanze tali da invalidare il convincimento del giudice di merito. In assenza di elementi oggettivi e riscontri probatori, la qualifica di amministratore di fatto non è stata provata. Il ricorso è dunque rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono a carico dell'Agenzia (Sorrentino è risultato intimato e non ha svolto difese in Cassazione).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Limiti del sindacato di legittimità: controllo sulla violazione di norme di diritto e su error in procedendo; non è possibile in Cassazione una nuova valutazione di merito né sindacare motivazioni non rilevanti se non nei casi di motivazione totalmente mancata, meramente apparente o incoerente.
art. 132 c.p.c.
Richiesta di motivazione logica e sufficiente: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente esposto il percorso argomentativo, anche per relationem alla sentenza di primo grado.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale sul minimo di motivazione: la Cassazione verifica che la motivazione non sia totalmente mancante o meramente apparente; nel caso concreto tale standard è ritenuto rispettato.
art. 654 c.p.p.
Riferimento fatto dall'Agenzia alla valutazione di esiti penali: la Corte sottolinea che non può sussistere automatismo tra assoluzione penale e esito del processo tributario; la CTR ha inserito gli esiti penali nel quadro istruttorio senza fondarvi esclusivamente la decisione.
art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992
Norma citata in relazione al potere istruttorio e valutazione probatoria nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare l'amministrazione di fatto.
art. 116 c.p.c.
Regole sulla formazione del convincimento del giudice: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiesta di specificità del ricorso per cassazione: i motivi non hanno indicato con precisione documenti e allegazioni, rendendo inammissibili le censure che si limitavano a riferimenti generici a presunti atti istruttori.
art. 2639 c.c. e art. 2697 c.c.
Norme sul disposto probatorio e sulla prova delle dichiarazioni: citate dall'Agenzia per sostenere la rilevanza delle dichiarazioni e degli indizi, ma la Corte ha rilevato l'assenza di riscontri oggettivi tali da conferire decisività a tali elementi.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione dell'udienza in modalità non partecipata (modalità telematica/non presenziale) utilizzata nella fase di discussione.
Massime di principio
- In giudizio tributario l'onere della prova della qualità di amministratore di fatto di una società grava sull'Amministrazione: servono indizi specifici, riscontri oggettivi e documenti chiari, non semplici supposizioni o dichiarazioni isolate.
- Un'assoluzione o un provvedimento favorevole in sede penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario; i due processi sono autonomi e il giudice tributario valuta autonomamente le fonti di prova.
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e dell'attendibilità delle prove compiuta dal giudice di appello, salvo vizi di diritto o di motivazione rientranti nei parametri di ammissibilità.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici: vanno indicati con precisione documenti, atti e punti decisivi che si ritengono omessi o mal valutati; la genericità o la mancata riproduzione/specificazione dei documenti comporta spesso l'inammissibilità delle censure.
- La presenza di una procura generale può contribuire a dimostrare una gestione di fatto, ma è necessario provare che la procura attribuiva poteri ampi, autonomi e riferibili a un esercizio non episodico della gestione aziendale.
- Quando si contestano rilievi tributari fondati su indizi, è necessario che l'Ufficio acquisisca e allegi elementi esterni di riscontro (documenti, transazioni, atti formali) capaci di corroborare le deduzioni indiziarie; altrimenti i giudici di merito possono ritenere gli indizi insufficienti.
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