Cassazione Civile, Sentenza n. 22761/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato l'opposizione della ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi (27/02/2019) per l'attività di difesa svolta in procedimento penale a favore di Ohue Monphy. La ricorrente contestava la congruità della liquidazione, sostenendo che il compenso dovuto, calcolato sui valori minimi delle tabelle del DM n.55/2014 e quindi ridotto di un terzo ai sensi dell'art.106‑bis DPR n.115/2002 (difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato), doveva essere pari a €1.290,00, mentre il Tribunale aveva ulteriormente ridotto l'importo fino a €912,00 applicando una riduzione aggiuntiva (ulteriore 20%). Si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art.82 DPR n.115/2002 e dell'art.12 co.1 del DM n.55/2014 come modificato dal DM n.37/2018, che non consentirebbe riduzioni oltre il 50% dei valori medi delle tabelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi fondati. Ha interpretato l'art.12 co.1 del DM n.55/2014, come modificato dal DM n.37/2018, nel senso che in sede di liquidazione giudiziale (mancata determinazione consensuale, liquidazione a carico del soccombente o liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) il giudice non può diminuire i valori medi delle tabelle al di sotto del 50%. Ne consegue che la liquidazione del Tribunale, che aveva portato il compenso a €912,00, era illegittima: il compenso minimo, dopo le previste riduzioni, non poteva essere inferiore a €1.290,00. In sostanza il ricorso è stato accolto (in quanto ha fatto valere l'errore di diritto) e la pronuncia impugnata è stata censurata, con indicazione del corretto parametro minimo applicabile alla fattispecie; il giudice dovrà ricalcolare/adeguare la liquidazione in conformità al principio affermato.
Norme richiamate
Contiene disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato; in particolare l'art.106‑bis prevede la decurtazione di un terzo del compenso per il difensore ammesso al beneficio. La Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione di tale decurtazione purché il complesso delle riduzioni non determini una liquidazione al di sotto della soglia minima derivante dai parametri (limite del 50%).
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
La Corte interpreta il comma nel senso che la riduzione dei valori medi prevista è limitata al 50%: il giudice non può diminuire oltre tale limite i valori medi delle tabelle nella liquidazione giudiziale, salvo che vi sia una pattuizione tra le parti. Tale limite opera anche quando si applicano successive decurtazioni (es. art.106‑bis) e impedisce di ottenere compensi meramente simbolici.
Modifica il DM n.55/2014 introducendo il limite massimo di riduzione al 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria) ed elimina l'espressione "di regola" relativa alla diminuzione, riducendo il margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione sotto i minimi tabellari. La Corte ha ritenuto tale modifica volta a garantire una soglia minima inderogabile in sede giudiziale.
Ulteriore intervento sul testo dei parametri volto a uniformare e limitare la discrezionalità (soppressione di "di regola"). La Corte ritiene che le modifiche non abbiano alterato la conclusione sull'inderogabilità del limite del 50% nella liquidazione giudiziale.
Legge n.247/2012 (art.13 e art.13‑bis)
Ha sostituito le tariffe con parametri applicabili in assenza di accordo scritto; l'art.13 disciplina l'applicazione dei parametri ministeriali. L'art.13‑bis collegato a disciplinari sull'equo compenso è stato utilizzato dalla Corte come argomento sistematico per assimilare i minimi parametrali alla misura dell'equo compenso, giustificando la tutela pubblicistica dei minimi a beneficio dell'indipendenza e del decoro della professione e della tutela del diritto di difesa.
Legge n.248/2006 (riforma Bersani)
Ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe fisse/minime in generale, portando alla sostituzione con i parametri; la Corte però ricostruisce l'evoluzione normativa successiva che ha reintrodotto, tramite i parametri e le modifiche ministeriali, protezioni minime in sede di liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- In sede di liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato (mancata determinazione consensuale, liquidazione a carico del soccombente o difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) il giudice non può ridurre i valori medi delle tabelle oltre il 50%; qualsiasi riduzione ulteriore è illegittima.
- La decurtazione prevista dall'art.106‑bis DPR n.115/2002 (es. riduzione di un terzo per il difensore patrocinato a spese dello Stato) deve essere applicata nel rispetto del limite del 50% posto dai parametri: non può produrre una liquidazione inferiore al minimo risultante dall'applicazione del limite.
- Se le parti concordano un compenso diverso in forma scritta, è possibile derogare ai parametri; l'inderogabilità opera principalmente in assenza di pattuizione o in sede di liquidazione giudiziale.
- Il giudice conserva discrezionalità motivata nell'aumentare o diminuire i valori medi entro i limiti stabiliti, ma deve motivare chiaramente gli scostamenti e non può liquidare somme simboliche non consoni al decoro della professione.
- La disciplina nazionale dei parametri e dei minimi è compatibile con il diritto UE se lo Stato esercita il controllo decisionale sulla fissazione/applicazione dei parametri e se le limitazioni alla concorrenza sono giustificate, proporzionate e perseguono obiettivi di interesse generale (tutela della qualità professionale e del diritto di difesa).
- Pratica consigliata per il difensore: calcolare il compenso partendo dal valore medio tabellare, verificare le percentuali massime di riduzione (50%) e le eventuali decurtazioni previste per il patrocinio a spese dello Stato; impugnare la liquidazione giudiziale che porti sotto la soglia minima prevista.
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