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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17584/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento integrativo emesso nei confronti di una società ormai cessata, con recupero di maggiori imposte Ires e Irap per l'anno 2009, notificato anche ai soci in base agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973. Dopo il rigetto del ricorso avverso tale avviso, l'Agenzia notificava a uno dei soci un'intimazione di pagamento per imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l'intimazione sostenendo, in sintesi, che: a) per rendere legittima la pretesa verso i soci era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento anche alla società debitrice principale; b) la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ai soci che avevano tale qualità al momento dell'estinzione della società, non già a soggetti ormai cessati dalla compagine; c) l'intimazione non indicava adeguatamente i presupposti della responsabilità del socio e comunque non rispettava i limiti quantitativi della responsabilità, essendo stata formulata per l'intero importo e non nei limiti della quota. La Corte di merito aveva respinto l'appello e il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi di violazione di legge, entrambi concentrati sull'erronea applicazione degli artt. 36 d.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c. e sulla necessità di notifiche e presupposti specifici per l'estensione della responsabilità ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuove, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, le doglianze relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento alla società debitrice principale, poiché tale specifica questione non risultava proposta nei gradi di merito nei termini poi introdotti in cassazione. Ha inoltre rilevato che altre censure formulate nel ricorso per cassazione riguardavano temi diversi e non compiutamente devoluti in appello, con conseguente preclusione alla loro prima proposizione in sede di legittimità. Sono state quindi confermate le spese in favore dell'Agenzia e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    integrativa dell'avviso di accertamento n. TK035100110/2012

    richiamato come base del potere di emettere un avviso integrativo in relazione al periodo d'imposta oggetto di rettifica

  • art. 15 d.lgs. n. 218/1997

    accordo ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997

    richiamato come definizione intervenuta sull'originario avviso di accertamento

  • art. 2495 c.c.

    richiamato quale norma che disciplina gli effetti dell'estinzione della società e il possibile coinvolgimento dei soci nei debiti residui

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale fondamento della responsabilità in estensione dei soci e dei liquidatori per obbligazioni tributarie della società estinta, entro i relativi limiti

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'intimazione di pagamento conseguente al rigetto del ricorso sul prodromico avviso di accertamento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato

  • artt. 137 e segg. c.p.c.

    richiamati nel primo motivo come norme sulle notificazioni

  • art. 2697 c.c.

    evocato solo in via generale nella tassonomia, ma non risulta richiamato nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o diversi temi di contestazione che presuppongano accertamenti di fatto non svolti nel merito, salvo che tali questioni siano state tempestivamente dedotte e devolute nei gradi precedenti.
  • La censura di omessa notificazione di un atto presupposto deve risultare specificamente devoluta nei giudizi di merito; se in cassazione si prospetta una diversa omissione rispetto a quella effettivamente dedotta in appello, il motivo è inammissibile per novità.
  • La deduzione della responsabilità in estensione dei soci rispetto ai debiti fiscali della società estinta richiede una contestazione puntuale dei presupposti applicativi; tuttavia, tale contestazione non è scrutinabile in cassazione se non risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito.
  • Le questioni prospettate con memorie illustrative che esulino dal thema decidendum delimitato dai motivi di ricorso sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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