Cassazione Civile, Ordinanza n. 07967/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento, deducendo vizi della notifica della cartella presupposta, la prescrizione del credito e l'intervenuto annullamento agevolato del debito ai sensi della disciplina sopravvenuta sulla rottamazione/annullamento automatico dei carichi fino a 5.000 euro. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo provata la ritualità della notifica della cartella presupposta. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 140 c.p.c.; 2) violazione di norme su preteso giudicato/effetti processuali; 3) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in tema di prescrizione; 4) violazione della disciplina sopravvenuta di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, sostenendo che la pretesa iscritta a ruolo, al netto di aggi, interessi e spese, rientrasse nel limite. L'agente della riscossione ha resistito, evidenziando che la partita di ruolo era stata annullata in applicazione della normativa sopravvenuta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha esaminato in via preliminare e assorbente il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, perché il debito oggetto della cartella era stato annullato automaticamente dalla disciplina sopravvenuta sui carichi fino a 5.000 euro. La Corte ha richiamato il fatto che il ricorso per cassazione era stato notificato dopo l'entrata in vigore della norma agevolativa e ha rilevato che la dichiarazione dell'agente della riscossione di aver annullato i ruoli rendeva inutile la decisione sugli altri motivi. Le spese sono state compensate e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l'inammissibilità era sopravvenuta per cessazione della materia del contendere/sopravvenuta carenza di interesse, non per ordinaria inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come parametro della censura sulla validità della notifica della cartella presupposta
richiamato come norma sulla notificazione per irreperibilità relativa, invocata dalla ricorrente
art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione
art. 4, commi 4-9, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. in l. 21 maggio 2021, n. 69
"Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010"
la Corte ne ha valorizzato l'effetto automatico di annullamento dei debiti entro il limite di legge, idoneo a far venir meno l'interesse all'impugnazione
art. 43 d.l. 22 marzo 2021, n. 41
richiamato per individuare la data di entrata in vigore del decreto
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di contributo unificato e raddoppio, escluso in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se il debito tributario oggetto del giudizio è stato successivamente annullato per effetto di una norma sopravvenuta di annullamento automatico dei carichi, viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'annullamento automatico dei debiti entro il limite legale opera sui singoli carichi affidati all'agente della riscossione e può incidere anche sul giudizio pendente, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso relativi alla validità della notifica o alla prescrizione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta carenza di interesse, poiché manca una ordinaria declaratoria di inammissibilità nel merito dell'impugnazione.
- Quando la parte resistente dichiara di aver già annullato il ruolo oggetto di causa in applicazione della disciplina agevolativa, tale circostanza può essere sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse, senza necessità di decidere sugli altri motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07850/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07853/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07855/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07859/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07869/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07870/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →