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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19831/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento relativi all'esercizio 2004 notificati a una società operante nel commercio di articoli sanitari e farmaceutici e ai soci persone fisiche, con recupero di IRES, IRAP e IVA, rettifica del reddito di partecipazione e applicazione di sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva contestato costi ritenuti indeducibili, sopravvenienze attive non dichiarate e la conseguente indetraibilità dell'IVA, sulla base di attività istruttoria e di questionario. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo: inesistenza o nullità della notifica e decadenza dell'Ufficio; erronea qualificazione e indeducibilità di varie spese, soprattutto pubblicità/rappresentanza e trasferte in ambito farmaceutico; contraddittorietà della motivazione della CTR; violazione della normativa privacy per notifica a soggetto estraneo al nucleo familiare. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al costo per ricerca di mercato ammesso in appello e alla correlata detraibilità IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla notificazione perché, per un verso, in parte nuove e, per altro verso, non autosufficienti e dirette a contestare accertamenti di fatto coperti da pubblica fede; ha inoltre escluso che l'eventuale nullità della notifica potesse giovare ai ricorrenti, poiché sanata dall'impugnazione e comunque priva di specificità la doglianza sulla decadenza. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulle spese deducibili, perché sollecitava una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge, e ha respinto la doglianza sulla motivazione della sentenza di appello, ritenendola adeguata e non apparente. Quanto alla privacy, la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata in sentenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e non denunciava un omesso esame di fatto storico decisivo. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.

Norme richiamate

  • artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148 c.p.c.

    notificazione degli atti impugnati

    Per la notifica presso il domicilio, il messo deve rispettare la sequenza legale dei destinatari preferenziali; la consegna al vicino di casa è rituale solo se risultano l'assenza del destinatario e delle altre persone abilitate. La doglianza è però inammissibile se non supportata dalla trascrizione della relata e se introduce questioni nuove.

  • art. 139 c.p.c.

    La notifica, quando non possa avvenire a mani proprie, deve essere eseguita prioritariamente a persone presenti presso il luogo; in mancanza, al portiere e, se manca anche il portiere, a un vicino di casa che accetti di riceverla. La consegna a persona presente nel domicilio fa scattare una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto.

  • art. 156 c.p.c.

    sanata ex tunc per effetto della impugnazione dei contribuenti

    L'eventuale nullità della notificazione degli atti impositivi è sanata dalla proposizione del ricorso, con effetto ex tunc.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    motivi di ricorso per cassazione

    Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale e l'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione di un fatto storico specifico, discusso e decisivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La deduzione sulla data di ricezione del plico è inidonea se non specifica e non corredata dall'indicazione del documento o atto processuale rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    motivazione apparente, perplessa o incomprensibile

    Solo l'assenza della motivazione, la motivazione apparente o quella irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza; nella specie la CTR ha esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 2, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    disciplina speciale per il regime farmaceutico

    La CTR ha applicato la disciplina speciale in tema di costi di promozione e rappresentanza delle imprese farmaceutiche per escludere la deducibilità di talune spese.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541

    È richiamata come disciplina speciale per il settore farmaceutico, in combinazione con la normativa sulle spese di promozione e rappresentanza.

  • artt. 19, 25, 39, 52, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle contestazioni sulle riprese IVA e sulla deducibilità/detraibilità dei costi.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al reddito imponibile e agli accertamenti fiscali sui costi.

  • art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dai ricorrenti in tema di sopravvenienze attive.

  • art. 1742 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la deducibilità delle spese di trasferta degli agenti e la prova del contratto di agenzia.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 66 e 67

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza secondo cui la notifica a persona estranea al nucleo familiare avrebbe esposto indebitamente i loro dati personali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove; le censure formalmente di diritto sono inammissibili quando mirano, in realtà, a un riesame del merito.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato gli elementi istruttori.
  • La nullità della notificazione presso il domicilio fiscale non equivale a inesistenza e, se il destinatario propone impugnazione, la nullità è sanata ex tunc; la parte che contesta la ritualità deve allegare e provare in modo puntuale le irregolarità dedotte.
  • La consegna dell'atto presso il domicilio a persona presente nel luogo fa sorgere una presunzione iuris tantum di conoscenza da parte del destinatario; per vincerla occorre provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia aderito solo ad alcune tesi o abbia esaminato selettivamente le singole poste fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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