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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18150/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002 e 2003, contestando la ritualità della notifica. La controversia è nata perché gli atti erano stati inviati in un unico plico raccomandato; in un precedente giudizio di legittimità la causa era stata rinviata affinché fosse verificato se l’ente avesse provato che l’involucro contenesse entrambe le comunicazioni. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto, sulla base della numerazione progressiva degli avvisi indicata sull’avviso di ricevimento e della correlazione tra i numeri e gli anni d’imposta, che il plico contenesse effettivamente due avvisi e che la notifica fosse avvenuta in tempo utile per evitare la decadenza. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione delle norme sul contenuto minimo della motivazione; 2) violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. e della disciplina della notifica esattoriale, sostenendo che, quando il destinatario contesta l’inserimento di più atti nello stesso plico, l’onere di provare il contenuto della busta grava sul mittente e che la CTR avrebbe erroneamente tratto tale prova da una mera presunzione basata sulla numerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione apparente, poiché la decisione conteneva una presa di posizione comprensibile sulla questione decisiva, ossia l’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ente impositore circa il contenuto del plico. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la CTR non aveva invertito l’onere della prova a carico della contribuente, ma aveva giudicato assolto, anche solo in via presuntiva, l’onere dell’ente di dimostrare che l’involucro raccomandato contenesse due atti. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui l’indicazione dei numeri degli atti sull’avviso di ricevimento può assumere valore presuntivo ai fini della prova del contenuto del plico. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera solo se il mittente prova che il plico conteneva gli atti comunicati; nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta in via presuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell’onere probatorio; l’ente impositore doveva provare il contenuto del plico e la CTR ha ritenuto tale onere assolto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che la motivazione fosse solo apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; motivo respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e la conseguente limitazione del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la disciplina del vizio di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro costituzionale che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 12 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    Richiamato per il valore dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ai fini della prova presuntiva della spedizione e del contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto alle sole anomalie motivazionali radicali, mentre non è più censurabile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • In materia di notificazione di più atti in un unico plico raccomandato, l’ente mittente deve provare che l’involucro conteneva effettivamente gli atti indicati; tale prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
  • L’indicazione dei numeri identificativi degli atti sull’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, non ha fede privilegiata in sé, ma può valere come indizio probatorio idoneo a sorreggere l’accertamento del giudice di merito sul contenuto del plico.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice ritiene assolto dall’attore o dal mittente l’onere probatorio gravante su di lui mediante prova presuntiva; la censura è fondata solo se il giudice attribuisce erroneamente il relativo onere alla controparte.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se sorretti da motivazione non apparente, non sono rivalutabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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