Cassazione Civile, Ordinanza n. 02575/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato tra una società utilizzatrice e una società di leasing. L'utilizzatrice ha chiesto di dichiarare invalido il contratto perché, a suo dire, prevedeva interessi superiori alla soglia antiusura; in conseguenza, ha domandato la declaratoria di gratuità del rapporto, la rideterminazione dei rapporti dare-avere e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. In appello la domanda è stata respinta e la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'usurarietà del tasso di mora anche in assenza di un inadempimento già verificato e che l'eventuale usurarietà del solo tasso moratorio avrebbe dovuto comportare la gratuità dell'intero contratto; (2) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che gli interessi moratori usurari renderebbero non dovuti tutti gli interessi e contestando il criterio di maggiorazione del tasso soglia adottato; (3) violazione delle norme sull'anatocismo e sulla struttura del piano di ammortamento, censurando l'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese non comporta automaticamente anatocismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica dell'usurarietà richiede la deduzione e la prova della clausola, del tasso moratorio concretamente applicato e dell'effettivo inadempimento che fa scattare la mora; inoltre non è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori nel confronto con la soglia, trattandosi di tassi alternativi. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso che fossero stati pagati interessi di mora e che non vi fosse prova di ritardi nei pagamenti, circostanza non censurata utilmente in appello. Il secondo motivo è stato respinto per le stesse ragioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza specifiche censure di legittimità, dunque come un "non motivo". La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alla disciplina antiusura per affermare che la valutazione di usurarietà riguarda anche gli interessi moratori.
Usato come base normativa della disciplina antiusura applicabile anche ai moratori.
art. 1, comma 1, d.l. 304/2000 conv. in L. 24/2001
Richiamato quale norma della disciplina antiusura e del criterio di confronto con il tasso soglia.
La Corte ribadisce che, in caso di interessi usurari, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti; resta però dovuta la componente corrispettiva lecita secondo l'art. 1224, comma 1, c.c.
Invocato dalla ricorrente come vizio di omessa pronuncia/decisone oltre i limiti della domanda.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata, ma solo contrapposizione di una diversa ricostruzione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l'inammissibilità della censura oscura e generica che non riproduce il passo motivazionale asseritamente viziato.
In caso di interessi moratori usurari, gli interessi pattuiti non sono dovuti, ma possono restare dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi leciti.
L'onere probatorio sulla debenza e misura degli interessi moratori grava sul debitore che deduce l'usurarietà, mentre la controparte deve provare fatti estintivi o modificativi.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla validità della clausola e del piano di ammortamento.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla nullità del contratto.
Richiamato nel terzo motivo per il tema dell'anatocismo.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli interessi e al piano di ammortamento.
Richiamato nel terzo motivo senza autonoma valorizzazione nella decisione.
Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, d.lgs. 206/2005
Richiamati dalle Sezioni Unite come tutela ulteriore quando il rapporto coinvolge un consumatore; la sentenza li menziona solo come principio generale tratto dalla precedente giurisprudenza.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la loro usurarietà va verificata in concreto sulla clausola applicata e sul momento in cui la mora diviene operativa.
- Nel confronto con il tasso soglia non si sommano interessi corrispettivi e interessi moratori, perché i due tassi sono alternativi e non cumulabili.
- Per far valere l'usurarietà degli interessi moratori il debitore deve allegare e provare il tipo contrattuale, la clausola, il tasso concretamente applicato, il tasso medio di riferimento e gli altri elementi rilevanti del decreto ministeriale; la controparte può opporre fatti modificativi o estintivi.
- La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. colpisce gli interessi usurari pattuiti o applicati, ma non comporta automaticamente la gratuità dell'intero contratto in ogni suo profilo, se non nei limiti della disciplina concretamente applicabile.
- In cassazione non è sufficiente riproporre le difese già svolte nei gradi di merito: il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile come "non motivo".
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