Cassazione Civile, Ordinanza n. 31282/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la Regione ha comunicato di avere annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto della lite. Ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, rilevando che l'orientamento favorevole alla tesi della contribuente si era consolidato solo successivamente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa a un veicolo concesso in locazione finanziaria. In primo grado la società di leasing aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi; in appello la CTR Lombardia aveva invece accolto i gravami regionali ritenendo sussistente una solidarietà passiva tra società concedente e utilizzatore, sulla base dell'art. 7 della l. n. 99/2009 e dell'art. 1294 c.c., e valorizzando la possibilità per le imprese concedenti di eseguire il versamento cumulativo. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sopravvenute del 2015 e 2016, sostenendo che l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 non potesse operare retroattivamente e che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile ex tunc la disciplina del 2016; con il secondo ha dedotto la falsa applicazione della disciplina del bollo auto come modificata nel 2009 e nel 2015, sostenendo che, per i veicoli in leasing, il soggetto passivo fosse esclusivamente l'utilizzatore e non anche la società di leasing. La Regione ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
art. 7 l. 23 luglio 2009, n. 99
ha introdotto la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli in leasing; la Corte lo legge nel senso che non fonda una solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore, ma individua come regola di fondo la soggettività dell'utilizzatore, con possibilità per le regioni di disciplinare il versamento cumulativo da parte della società concedente.
art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
come modificato dall'art. 7 l. n. 99/2009
è la norma base sulla soggettività passiva della tassa automobilistica; nella lettura accolta dalla Corte, per i veicoli in locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore, salvo il pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing secondo le modalità regionali.
art. 9-bis d.l. 19 giugno 2015, n. 78
convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
è qualificato come norma di interpretazione autentica, retroattiva, che chiarisce il testo precedente nel senso dell'esclusiva soggettività passiva dell'utilizzatore e della responsabilità solidale della società di leasing solo se abbia effettuato il pagamento cumulativo.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160
ha abrogato la norma interpretativa del 2015 e ha reintrodotto pro futuro la medesima regola dell'esclusiva soggettività passiva dell'utilizzatore; la Corte esclude che l'abrogazione produca effetti retroattivi nel senso di ripristinare una disciplina opposta.
la presunzione di solidarietà passiva opera solo quando dalla legge o dal titolo non risulti diversamente; nel caso della tassa automobilistica per veicoli in leasing la disciplina speciale esclude la solidarietà tra proprietario e utilizzatore.
richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, perché esclude in radice la solidarietà passiva nel rapporto tributario oggetto di causa.
richiamato nel ricorso in tema di regresso tra coobbligati; non assume rilievo decisivo nella decisione, essendo esclusa la coobbligazione solidale invocata.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in caso di annullamento in autotutela dell'atto impositivo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
consentono alla Corte, quando dichiara la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, di regolare direttamente le spese dell'intero processo secondo la soccombenza virtuale.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'ammissibilità del ricorso cumulativo per ragioni di economia processuale quando le cause dipendono da una medesima questione di diritto.
richiamato per escludere che la soluzione di una questione di puro diritto integri di per sé giudicato nei diversi rapporti d'imposta; il giudicato riguarda infatti i punti fattuali e la decisione sul rapporto dedotto.
art. 4 l. 27 luglio 2000, n. 212
evocato nel ragionamento sulla ragionevolezza dell'intervento legislativo del 2016, che la Corte interpreta in modo tale da evitare fratture irragionevoli di disciplina.
art. 77, comma 2, Cost.
la Corte ritiene che l'inserimento della norma interpretativa in sede di conversione non abbia spezzato il nesso di omogeneità e urgenza richiesto per il decreto-legge.
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità della controparte; la Corte esclude la violazione perché la norma interpretativa si limita a esplicitare uno dei significati plausibili del testo originario.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, la disciplina speciale deve essere letta nel senso che il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore, salvo il caso in cui la società di leasing abbia effettuato il pagamento cumulativo secondo le modalità stabilite dall'ente competente.
- La presunzione generale di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. non opera quando la legge speciale individua espressamente il debitore d'imposta e ne esclude altri, anche mediante espressioni linguistiche che potrebbero prestarsi a letture alternative.
- Una norma di interpretazione autentica produce effetti retroattivi solo se si limita a chiarire un significato già plausibilmente ricavabile dal testo originario; l'abrogazione successiva di tale norma non comporta, di regola, la riapertura retroattiva dell'incertezza interpretativa.
- Nel contenzioso tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
- Il ricorso cumulativo contro più sentenze tra le stesse parti è ammissibile quando le cause dipendono tutte da una medesima e identica questione di diritto, in funzione di economia processuale.
- La facoltà per la società concedente di eseguire il versamento cumulativo della tassa automobilistica non coincide con un obbligo tributario solidale verso l'erario; tale previsione disciplina solo una modalità di riscossione e non amplia i soggetti passivi in via sostanziale.
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