Cassazione Civile, Ordinanza n. 21691/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 emesso da un comune nei confronti della società proprietaria di un complesso industriale, per omesso, parziale e tardivo pagamento dell'imposta. Il giudice di appello aveva confermato l'accertamento ritenendo corretta la base imponibile determinata sulla rendita catastale rettificata in aumento all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla stessa contribuente per una variazione interna dell'immobile. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia su due motivi di appello relativi a giudicato esterno e definitività della rendita proposta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, perché l'atto impositivo non avrebbe indicato la rendita utilizzata; 3) violazione delle norme sull'ICI e sullo Statuto del contribuente per erroneo riconoscimento di adeguata motivazione dell'avviso, sostenendo che la rendita rettificata notificata nel 2014 non poteva valere per l'anno 2008; 4) violazione del giudicato esterno formato su una precedente annualità ICI (2002), assumendo immutato lo stato del bene; 5) violazione della disciplina DOCFA per mancata considerazione della definitività della rendita proposta in assenza di tempestiva rettifica dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbiti il quarto e il quinto, ma ha accolto il terzo, affermando che la rendita catastale rettificata non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile dell'ICI 2008 perché efficace solo dal 2009, dato che la denuncia di variazione DOCFA era stata presentata nel 2009.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato i primi due motivi e dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva dell'accoglimento è che, in tema di ICI, una rettifica della rendita catastale conseguente a DOCFA produce effetti solo per i periodi d'imposta successivi alla denuncia di variazione e non può essere retrodatata all'annualità precedente; pertanto era illegittimo fondare l'accertamento ICI 2008 su una rendita efficace soltanto dall'anno 2009.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione abbia comunque implicito rigetto della domanda o dell'eccezione, se la questione risulta sostanzialmente decisa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, ossia se non consente di comprendere la ratio decidendi o è logicamente incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento ICI.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'atto impositivo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI dei fabbricati iscritti in catasto si determina applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno i moltiplicatori previsti.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato come fonte dei moltiplicatori da applicare alla rendita catastale ai fini ICI.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
La decorrenza retroattiva della rendita incontra il limite decadenziale quinquennale per l'accertamento dei tributi locali.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
Le rendite catastali sono utilizzabili ai fini impositivi solo dalla loro notificazione; la norma non esclude però l'utilizzo, una volta notificata, anche per annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento, essendo l'atto attributivo/modificativo di natura dichiarativa.
art. 1, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA è collaborativa e serve ad accelerare l'aggiornamento catastale; la rendita proposta dal contribuente resta tale fino alla determinazione definitiva dell'amministrazione.
art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Le dichiarazioni presentate hanno funzione di rendita proposta fino alla successiva determinazione definitiva dell'amministrazione.
È invocato per il giudicato esterno, ma nel caso la questione è stata ritenuta irrilevante o assorbita rispetto alla diversa efficacia temporale della rendita catastale.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Individua la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
Massime di principio
- In tema di ICI, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto va determinata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio del periodo d'imposta, sicché una variazione della rendita incide, di regola, solo per il periodo successivo alla sua efficacia.
- La rendita catastale attribuita o rettificata all'esito di DOCFA ha natura dichiarativa e può essere utilizzata ai fini impositivi solo dopo la notificazione; la sua efficacia non può essere anticipata a periodi anteriori alla denuncia di variazione.
- La procedura DOCFA è collaborazione tra contribuente e amministrazione per l'aggiornamento del catasto: la rendita indicata dal contribuente è una rendita proposta, destinata a restare provvisoria fino alla determinazione definitiva dell'ufficio; il termine annuale per la definizione ha natura ordinatoria, non perentoria.
- Il giudicato esterno in materia tributaria non opera automaticamente su annualità successive quando l'elemento controverso è variabile da periodo a periodo o quando la nuova pretesa dipende da un diverso assetto catastale o da fatti sopravvenuti.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la sentenza, pur senza affrontare espressamente ogni deduzione, contenga una decisione incompatibile con la tesi di parte e ne implichi il rigetto.
- La motivazione è nulla solo quando manca del tutto o sia così apparente, contraddittoria o incomprensibile da non consentire l'individuazione della ratio decidendi; non basta che la motivazione sia ritenuta giuridicamente errata.
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