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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento intimatogli da una ASL. La corte territoriale aveva ritenuto che la scritta apposta dal lavoratore in calce alla lettera di licenziamento — "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto" — non fosse idonea a integrare l’impugnazione stragiudiziale richiesta dall’art. 6 l. n. 604/1966, con conseguente decadenza dall’azione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010, nonché degli artt. 1362 ss. c.c. e 121 c.p.c., sostenendo che, per la validità dell’impugnazione, è sufficiente qualsiasi atto scritto che esprima la volontà di contestare il licenziamento, senza formule sacramentali. Con il secondo motivo denunciava, oltre alle stesse norme sui termini dell’impugnazione, anche violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 97 Cost., degli artt. 1-10 bis l. n. 241/1990, dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, lamentando che la corte di merito non si fosse pronunciata sulle dedotte censure di illegittimità del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto dal quale risulti, anche con espressioni non tecniche e senza formule prestabilite, la volontà del lavoratore di contestare la validità ed efficacia del provvedimento espulsivo; in tale manifestazione è implicita la riserva di far valere i propri diritti in giudizio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, legge n. 604/1966

    come modificato dall'art. 32 legge n. 183/2010

    l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento richiede solo un atto scritto che manifesti la volontà di contestare la validità ed efficacia del recesso, senza necessità di formule tecniche o sacramentali

  • art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966

    regola il termine e la forma dell'impugnazione del licenziamento; la Corte valorizza la sufficienza di una manifestazione scritta di dissenso

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione della dichiarazione resa dal lavoratore

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della forma dell'atto di impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sulle censure di illegittimità del recesso

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento

  • artt. 1-10 bis legge n. 241/1990

    richiamati dal ricorrente in collegamento con i principi dell'azione amministrativa

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede

  • art. 1, comma 51, legge n. 92/2012

    richiamato dal ricorrente nell'ambito del rito applicabile ai licenziamenti

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966 non sono necessarie formule sacramentali: è sufficiente un qualsiasi scritto che, in modo univoco, esprima la volontà del lavoratore di contestare il recesso.
  • La dichiarazione di dissenso inserita o apposta in calce alla lettera di licenziamento può valere come impugnazione, se dal suo tenore complessivo emerge la contestazione della validità ed efficacia del provvedimento espulsivo.
  • La riserva di tutela giudiziaria può essere implicita nella manifestazione scritta di volontà di contestare il licenziamento; ciò che conta è la riconoscibilità oggettiva dell'intento oppositivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla mancata qualificazione di una dichiarazione come impugnazione del licenziamento è fondata quando la corte di merito abbia richiesto requisiti formali non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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