Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento intimatogli da una ASL. La corte territoriale aveva ritenuto che la scritta apposta dal lavoratore in calce alla lettera di licenziamento — "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto" — non fosse idonea a integrare l’impugnazione stragiudiziale richiesta dall’art. 6 l. n. 604/1966, con conseguente decadenza dall’azione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010, nonché degli artt. 1362 ss. c.c. e 121 c.p.c., sostenendo che, per la validità dell’impugnazione, è sufficiente qualsiasi atto scritto che esprima la volontà di contestare il licenziamento, senza formule sacramentali. Con il secondo motivo denunciava, oltre alle stesse norme sui termini dell’impugnazione, anche violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 97 Cost., degli artt. 1-10 bis l. n. 241/1990, dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, lamentando che la corte di merito non si fosse pronunciata sulle dedotte censure di illegittimità del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto dal quale risulti, anche con espressioni non tecniche e senza formule prestabilite, la volontà del lavoratore di contestare la validità ed efficacia del provvedimento espulsivo; in tale manifestazione è implicita la riserva di far valere i propri diritti in giudizio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, legge n. 604/1966
come modificato dall'art. 32 legge n. 183/2010
l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento richiede solo un atto scritto che manifesti la volontà di contestare la validità ed efficacia del recesso, senza necessità di formule tecniche o sacramentali
art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966
regola il termine e la forma dell'impugnazione del licenziamento; la Corte valorizza la sufficienza di una manifestazione scritta di dissenso
richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione della dichiarazione resa dal lavoratore
richiamato dal ricorrente a sostegno della forma dell'atto di impugnazione
richiamato per denunciare omessa pronuncia sulle censure di illegittimità del recesso
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento
artt. 1-10 bis legge n. 241/1990
richiamati dal ricorrente in collegamento con i principi dell'azione amministrativa
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede
art. 1, comma 51, legge n. 92/2012
richiamato dal ricorrente nell'ambito del rito applicabile ai licenziamenti
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966 non sono necessarie formule sacramentali: è sufficiente un qualsiasi scritto che, in modo univoco, esprima la volontà del lavoratore di contestare il recesso.
- La dichiarazione di dissenso inserita o apposta in calce alla lettera di licenziamento può valere come impugnazione, se dal suo tenore complessivo emerge la contestazione della validità ed efficacia del provvedimento espulsivo.
- La riserva di tutela giudiziaria può essere implicita nella manifestazione scritta di volontà di contestare il licenziamento; ciò che conta è la riconoscibilità oggettiva dell'intento oppositivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla mancata qualificazione di una dichiarazione come impugnazione del licenziamento è fondata quando la corte di merito abbia richiesto requisiti formali non previsti dalla legge.
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