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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17734/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un trasferimento di ramo d'azienda verso una società cessionaria interamente controllata dalla cedente. Un lavoratore, già alle dipendenze della cessionaria, aveva ottenuto con sentenza l'accertamento dell'inefficacia della cessione del proprio contratto di lavoro per insussistenza dei presupposti del trasferimento ex art. 2112 c.c. e, successivamente, la condanna della società cedente al pagamento di euro 54.800,08 per retribuzioni maturate dopo quella decisione, oltre accessori. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. La società ricorrente ha impugnato in Cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1180 e 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la retribuzione corrisposta dalla cessionaria controllata dalla stessa cedente avrebbe dovuto considerarsi satisfattiva dell'attività resa nell'interesse del medesimo gruppo e non di un terzo estraneo; (2) violazione degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c., assumendo che si trattasse di un'unica prestazione lavorativa svolta in favore di altro soggetto e che, al momento del ricorso, il lavoratore fosse già rientrato alle dipendenze della cedente. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite: una volta accertata giudizialmente l'illegittimità della cessione del contratto di lavoro o la non ricorrenza dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, il rapporto con la cedente sopravvive de iure e il datore originario resta obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni, anche se la prestazione sia stata di fatto resa o retribuita altrove. La Corte ha sottolineato che, dopo la pronuncia giudiziale e l'offerta delle energie lavorative, il credito del lavoratore ha natura retributiva e non risarcitoria; inoltre, il pagamento effettuato dal cessionario non estingue, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sulla cedente se questa rifiuta senza giustificazione la controprestazione lavorativa. Sono state inoltre ritenute irrilevanti le circostanze dedotte dalla ricorrente circa l'appartenenza della cessionaria al medesimo gruppo e il successivo rientro del lavoratore in forza alla cedente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale di denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 1180 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto satisfattivo del pagamento effettuato dalla cessionaria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita efficacia preclusiva della precedente sentenza

  • artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trasferimento d'azienda e dell'utilizzazione della prestazione lavorativa

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mora del creditore e offerta della prestazione

  • art. 1207 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della mora del creditore

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere un indebito arricchimento del lavoratore

  • art. 2112 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui, accertata la non ricorrenza dei presupposti del trasferimento, il rapporto resta in capo al cedente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Quando, a seguito di sentenza, venga accertata l'inefficacia della cessione del contratto di lavoro o l'insussistenza dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, il rapporto si considera tuttora in capo al cedente, che deve riammettere il lavoratore e corrispondergli le retribuzioni dovute anche se non ha materialmente utilizzato la prestazione.
  • Dopo la pronuncia che individua il reale titolare del rapporto e dopo la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del dipendente, le somme pretese hanno natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente superamento della mera logica sinallagmatica della corrispettività.
  • Il pagamento della retribuzione da parte del cessionario non estingue l'obbligazione retributiva del cedente quando quest'ultimo rifiuti senza giustificazione la prestazione lavorativa offerta al rapporto de iure ancora in essere.
  • Le vicende del rapporto di fatto instaurato con il cessionario, anche se appartenente al medesimo gruppo del cedente o successivamente cessato, non incidono sull'obbligo retributivo gravante sul datore che resta titolare del rapporto riconosciuto giudizialmente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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