Cassazione Civile, Ordinanza n. 17786/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice, transitata dal 1° gennaio 2000 dalla Provincia di Udine al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel personale A.T.A., ha chiesto la ricostruzione della carriera economica tenendo conto dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ha dedotto che, al momento del trasferimento, le era stata riconosciuta un'anzianità convenzionale non conforme al diritto dell'Unione, con attribuzione di un trattamento economico di partenza inferiore a quello effettivo; ha inoltre richiamato un precedente giudizio, poi estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, nel quale aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito. Con il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, sostenendo che la normativa interna di interpretazione autentica (art. 1, comma 218, l. n. 266 del 2005) non avrebbe potuto negare il riconoscimento dell'anzianità maturata presso il datore di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sul contrasto con la CEDU, osservando che il giudice comune non può disapplicare la norma interna per contrasto con la Convenzione, dovendo semmai sollevare questione di legittimità costituzionale. Ha poi richiamato l'orientamento della Corte di giustizia nella causa Scattolon, secondo cui il trasferimento non può collocare il lavoratore in una posizione retributiva complessivamente e sostanzialmente peggiore all'atto del passaggio, ma la verifica va compiuta dal giudice nazionale con confronto tra la situazione immediatamente precedente e quella di partenza presso il cessionario. I giudici di merito avevano già accertato in fatto, con valutazione non censurata, l'assenza di un peggioramento retributivo sostanziale; perciò la domanda non poteva essere accolta. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di rimettere in discussione la legittimità costituzionale della norma, richiamando precedenti conformi e rilevando che nel precedente giudizio instaurato dalla ricorrente la mancata riassunzione aveva determinato l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con sola sopravvivenza del principio di diritto affermato dalla Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
Non consente al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna contrastante; la deduzione del contrasto con la Convenzione va veicolata, se del caso, tramite questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei medesimi termini del motivo fondato sulla CEDU.
Invocato come base del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; la Corte ha ribadito che la disciplina va letta alla luce del diritto dell'Unione, nei limiti tracciati dalla CGUE.
art. 1, comma 218, l. n. 266 del 2005
È la norma di interpretazione autentica applicabile alla vicenda; la Corte ne esclude la disapplicazione diretta e richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne ha già escluso l'illegittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
È il parametro attraverso cui può essere prospettato il contrasto tra norma interna e CEDU, non potendo il giudice comune disapplicare la legge interna sulla base della sola Convenzione.
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
Fondano il dovere del giudice nazionale di dare applicazione alle norme dell'Unione europea dotate di effetto diretto, nei limiti dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inviolabili.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività svolte, salva la sola efficacia del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Richiamato per motivare il rinvio alla precedente giurisprudenza di legittimità conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di un dedotto contrasto tra norma interna e CEDU, il giudice ordinario non può disapplicare direttamente la legge nazionale, ma deve eventualmente attivare il sindacato di costituzionalità per violazione dell'art. 117 Cost.
- Nei trasferimenti di personale tra enti pubblici disciplinati alla luce del diritto dell'Unione, il parametro decisivo è il divieto di un peggioramento retributivo sostanziale e complessivo rispetto alla situazione immediatamente precedente al trasferimento, non il riconoscimento automatico di ogni anzianità ai fini di un incremento economico.
- La verifica dell'eventuale svantaggio retributivo va compiuta dal giudice nazionale con valutazione globale e riferita al momento del trasferimento, confrontando la posizione del lavoratore prima del passaggio con quella iniziale presso il cessionario.
- La ricognizione in fatto dell'assenza di un peggioramento sostanziale del trattamento economico, se non specificamente censurata, è decisiva per il rigetto della domanda fondata sul mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c., con sopravvivenza del solo principio di diritto enunciato dalla Cassazione, non delle statuizioni di merito precedenti.
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