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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17761/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un medico dipendente di un'azienda sanitaria pubblica, indagato e poi condannato per abuso d'ufficio e false attestazioni in cartelle cliniche, dopo essere stato rinvenuto dalla visita dei NAS all'interno della sala operatoria di una casa di cura privata durante un intervento di chirurgia estetica privo della necessaria autorizzazione aziendale, in situazione di assoluta incompatibilità. In primo grado la domanda di illegittimità del licenziamento era stata rigettata; in appello la Corte territoriale, riformando la decisione, aveva dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento ma aveva applicato la tutela indennitaria, ritenendo viziato formalmente il procedimento disciplinare per la mancata presenza, all'audizione difensiva, di tutti i componenti titolari e supplenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Il lavoratore ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori nel testo originario, sostenendo che, in caso di illegittimità del licenziamento intimato a un pubblico dipendente, dovesse trovare applicazione la reintegrazione prevista dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001. L'azienda sanitaria propone ricorso incidentale denunciando la violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo eccessivamente formalistico alla composizione dell'UPD, mentre la norma tutela solo il diritto di difesa dell'incolpato; lamenta inoltre l'esclusione della reintegrazione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, assorbendo il secondo motivo incidentale, e rigetta il ricorso principale del lavoratore. Cassando la sentenza impugnata, decide nel merito rigettando la domanda introduttiva di impugnazione del licenziamento. La Corte afferma che, quando il procedimento disciplinare sia stato instaurato e concluso dall'ufficio competente secondo la normativa regolamentare interna dell'amministrazione, non sussiste nullità del procedimento per la mancata presenza di tutti i membri titolari e supplenti dell'UPD, poiché l'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 non attribuisce natura imperativa riflessa a tutte le regole interne di funzionamento dell'organo. Conseguentemente viene esclusa la tutela reintegratoria invocata dal lavoratore; sono compensate le spese dei gradi di merito e il lavoratore è condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 300/1970

    la parte ricorrente principale invocava la reintegrazione; la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, in presenza di una ritenuta regolarità formale del licenziamento e della non impugnazione del profilo di proporzionalità della sanzione.

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001

    la norma va letta nel senso che rileva la competenza del procedimento e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato; non attribuisce natura imperativa a tutte le regole interne sulla composizione e sul funzionamento dell'UPD, sicché l'irregolarità formale dedotta non comporta nullità se il procedimento è stato gestito dall'ufficio competente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, la nullità non deriva automaticamente da ogni difformità dalle regole interne di composizione o funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, se il procedimento è stato comunque instaurato e concluso dall'ufficio competente secondo la normativa dell'amministrazione.
  • L'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 tutela in primo luogo la competenza dell'organo procedente e il diritto di difesa dell'incolpato, ma non rende inderogabili, in via riflessa, tutte le previsioni regolamentari interne sull'UPD.
  • Quando il vizio dedotto attiene solo alla forma del procedimento disciplinare e non alla proporzionalità della sanzione, la tutela reintegratoria non è automatica e può essere esclusa se il licenziamento risulti sostanzialmente legittimo secondo i parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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