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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di varie voci retributive asseritamente non corrisposte durante un rapporto di lavoro subordinato svolto come responsabile di magazzino, oltre al risarcimento dei danni per omessa contribuzione e per il preteso danno morale/esistenziale da comportamento illegittimo del datore. La società convenuta aveva resistito e aveva proposto una riconvenzionale molto ampia per danni patrimoniali asseritamente causati dal dipendente, compresi ammanchi di pezzi di ricambio, IVA, mancato guadagno, danno all’immagine e preavviso. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del lavoratore e rigettato la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale della società sia quello incidentale del lavoratore. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria quanto alle differenze retributive e alla consulenza tecnica; (2) omesso esame di un fatto decisivo; (3) ulteriore vizio motivazionale e omesso esame circa straordinario, indennità di cassa e preavviso; (4) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente sulla domanda riconvenzionale, lamentando confusione tra domanda e compensazione e contestando la ritenuta modificazione della domanda; (5) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, sostenendo che un precedente giudizio aveva già escluso la compensazione di crediti tra le parti. Il lavoratore, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale per censurare l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato relativa alla domanda riconvenzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della società: ha escluso la motivazione apparente, ha applicato la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha rilevato che le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, e ha giudicato generiche le doglianze sul giudicato/compensazione. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la parte aveva già ottenuto un dispositivo per lei favorevole e non poteva dolersi di singoli passaggi motivazionali non pregiudizievoli. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, compensando le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato integralmente la decisione di merito: restano ferme sia la condanna della società al pagamento delle differenze retributive riconosciute in favore del lavoratore, sia il rigetto della domanda riconvenzionale della società. I motivi del ricorso principale sono stati ritenuti, a seconda dei casi, inammissibili o infondati perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, privi della necessaria specificità o preclusi dal cd. doppio conforme. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile un interesse a impugnare una motivazione non pregiudizievole rispetto a un dispositivo già favorevole. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, oppure se presenta un contrasto irriducibile o una insanabile perplessità tale da renderla obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Può essere dedotto il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia, ma non una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando operi la preclusione del cd. doppio conforme, se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel regime del doppio conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non viene dimostrato che la decisione di appello sia fondata su ragioni di fatto diverse da quelle di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi su una precedente statuizione può precludere la riproposizione di questioni identiche, ma la parte che lo invoca deve indicare in modo specifico l’effettiva sovrapponibilità tra i due giudizi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato, anche sinteticamente, la questione dedotta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    L’obbligo di motivazione è violato solo quando la motivazione sia assente, meramente apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la denuncia di motivazione apparente o di nullità ex art. 132 c.p.c. è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza, perché la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o affetta da contrasti irriducibili; non è invece consentito chiedere una rivalutazione del merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su un vizio di omesso esame del fatto decisivo, il ricorrente deve confrontarsi con la preclusione del doppio conforme e indicare specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
  • La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: se si contestano valutazioni svolte sulla base di una consulenza tecnica o di prove documentali, occorre riportare i passaggi rilevanti degli atti e spiegare perché la motivazione sarebbe logicamente insostenibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione dedotta, anche in modo sintetico, purché dal provvedimento emerga il percorso logico-giuridico seguito.
  • L’eccezione di giudicato è scrutinabile solo se la parte indica con precisione il contenuto della precedente decisione e dimostra la perfetta sovrapponibilità tra il rapporto o la questione già decisa e quella dedotta nel nuovo giudizio.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se manca un concreto interesse ad impugnare singole affermazioni della motivazione quando il dispositivo già è integralmente favorevole alla parte ricorrente.
  • La mera prospettazione di una diversa qualificazione o quantificazione delle domande rispetto a quella effettuata dal giudice di merito non è sufficiente a fondare un vizio di legittimità, se la decisione impugnata espone una motivazione logicamente comprensibile e coerente con gli accertamenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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