Cassazione Civile, Ordinanza n. 17782/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore della concessionaria della riscossione, assegnato in concreto dal 2007 al luglio 2009 a funzioni di responsabile di settore prima presso la sede di Caltanissetta e poi presso altre sedi, che chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento dirigenziale a decorrere dal 1.1.2008; in subordine rivendicava il quarto livello dei quadri direttivi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo che le mansioni svolte fossero proprie del quadro direttivo e non del dirigente, perché limitate a un settore specialistico e non tali da integrare una gestione generale dell'ente; aveva inoltre escluso il quarto livello per mancanza della preposizione a un ambito territoriale con almeno 20 dipendenti e perché la prospettazione di un diverso svolgimento di mansioni era stata introdotta tardivamente in appello. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato il profilo dell'art. 5 L. 241/1990 sul responsabile del procedimento; 2) violazione di legge e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che le mansioni, l'elevata competenza, la responsabilità e la procura conferita dal legale rappresentante avrebbero imposto il riconoscimento della qualifica dirigenziale; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e falsa qualificazione della domanda, lamentando che il giudice d'appello avesse trascurato la dedotta prestazione per cinque mesi di funzioni direzionali di Titolare di Concessione e l'applicazione dell'art. 74 del CCNL per il quarto livello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non vi era omessa pronuncia sulla domanda, bensì una decisione di rigetto motivata; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo non accoglibili/inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione del fatto e delle prove, oltre a ribadire che la disciplina collettiva del quarto livello è tassativa e non consente l'introduzione di livelli ulteriori in via interpretativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la domanda di inquadramento dirigenziale, distinguendo correttamente tra responsabilità e specializzazione proprie del quadro direttivo e la gestione generale, apicale e strategica propria del dirigente; non sussisteva quindi alcuna omessa pronuncia. Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha rilevato che esse erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, e che la previsione contrattuale del quarto livello era formulata in modo esaustivo e richiedeva presupposti fattuali non accertati nel caso concreto. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia; non sussiste quando la domanda sia stata decisa con motivazione incompatibile con la pretesa fatta valere.
È sufficiente una motivazione anche concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendo ritenersi implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza di nullità per omessa pronuncia è scrutinata come vizio processuale, ma va esclusa quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
La censura non è ammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Richiamato nella censura di falsa qualificazione della domanda, senza che la Corte ravvisi un errore decisivo nella qualificazione operata dal giudice di merito.
La Corte non accoglie la tesi secondo cui la previsione sul responsabile del procedimento implicherebbe necessariamente la qualifica dirigenziale del soggetto incaricato.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura di violazione di legge; il testo non esplicita un'autonoma interpretazione della Corte.
Norma richiamata dal ricorrente; il testo non fornisce una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 3 CCNL per i dirigenti dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate
La qualifica dirigenziale è collegata al ruolo professionale e alla gestione generale dell'ente, non alla sola qualificazione formale o alla mera elevata responsabilità di settore.
art. 82 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al quarto livello; il giudice di legittimità osserva che la disciplina collettiva applicabile va letta in modo tassativo e sulla base di presupposti fattuali specifici.
art. 74 CCNL di categoria
il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto; il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui viene addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto; i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche [...] cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale
L'elencazione dei casi di quarto livello è esaustiva e non consente la creazione interpretativa di livelli retributivi ulteriori; occorre verificare in fatto la ricorrenza dei presupposti espressamente previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche senza esaminare espressamente ogni singolo argomento difensivo, purché la motivazione renda incompatibile l'accoglimento della pretesa.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, delle prove o dell'apprezzamento delle mansioni compiuto dal giudice di merito.
- La qualifica dirigenziale presuppone una gestione generale e apicale dell'ente o di un suo settore strategico, con poteri di indirizzo e autonomia decisionale ampia; non basta l'assegnazione di responsabilità elevate o di rappresentanza limitata a un ambito specialistico circoscritto.
- Quando il contratto collettivo descrive in modo tassativo i presupposti di un determinato livello retributivo, il giudice non può creare per via interpretativa livelli ulteriori o presupposti diversi da quelli espressamente previsti.
- La domanda di superiore inquadramento va verificata in base alle mansioni concretamente svolte e ai requisiti contrattuali tipizzati; l'allegazione tardiva di fatti nuovi in appello non può fondare il riconoscimento del diverso livello.
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