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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla quantificazione dell’indennità risarcitoria, ha deciso nel merito fissandola in 6 mensilità di retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente aveva lavorato per quattro contratti a tempo determinato, dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2016, presso un liceo della comunicazione paritario gestito da una struttura dell’INPS. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del termine e il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001 per l’abusiva reiterazione dei contratti. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la condanna al risarcimento, rideterminando però l’importo. In cassazione l’ente datore deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 32, commi 3 e 4, l. 183/2010, 36 d.lgs. 165/2001 e 1, comma 109, l. 107/2015, sostenendo che la disciplina speciale della scuola pubblica, sopravvenuta nel 2015, avrebbe reso legittimi i contratti a termine anteriori e che comunque la reiterazione era giustificata da esigenze oggettive di continuità dell’attività scolastica. Con il secondo motivo contestava la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 18 l. 300/1970 e dell’art. 1, comma 109, l. 107/2015, nonché il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d’appello, che indicava rispettivamente otto e sei mensilità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicabilità della disciplina sul reclutamento del personale della scuola statale, trattandosi di rapporto con ente pubblico diverso dal Ministero e riferito a scuola paritaria, e aveva inoltre accertato l’assenza di prova di esigenze temporanee ed eccezionali; il ricorso non censurava davvero tali rationes decidendi. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla quantificazione astratta del danno, ma fondata la censura sul contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione nella parte in cui la sentenza d’appello indicava 8 mensilità nel dispositivo e 6 in motivazione senza supporti oggettivi univoci. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, quantificando il risarcimento in 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato il ricorso al lavoro a termine è consentito solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali; in mancanza di prova di tali esigenze, la reiterazione può integrare abuso.

  • artt. 32, commi 3 e 4, l. n. 183 del 2010

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa disciplina delle conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine; la Corte non li applica alla fattispecie perché il primo motivo è inammissibile.

  • art. 1, comma 109, l. n. 107 del 2015

    Non è ritenuto idoneo a incidere sulla disciplina del rapporto controverso né a rendere legittimi i contratti a termine anteriori; la censura che lo invoca è inammissibile per mancata confutazione delle rationes decidendi.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato nel motivo sulla liquidazione del danno, ma non costituisce la base decisoria della Corte, che affronta il tema sotto il profilo del contrasto tra dispositivo e motivazione e della liquidazione equitativa del risarcimento.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme sul ricorso per cassazione richiamate per veicolare le censure di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedente conforme per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la legittimità della reiterazione di contratti a termine va valutata in base alla disciplina concretamente applicabile al rapporto; non è sufficiente invocare in astratto regole speciali del settore scolastico quando il rapporto intercorra con soggetto diverso dal Ministero competente e riguardi una scuola paritaria.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata: se il ricorrente attacca solo argomenti secondari o diversi, il motivo è inammissibile.
  • La reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego è abusiva se l’amministrazione non prova le specifiche esigenze temporanee ed eccezionali che la giustificano.
  • La mera prospettiva di stabilizzazione o una chance astratta di immissione in ruolo non eliminano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, quando la stabilizzazione non sia certa o prossima e non costituisca misura realmente idonea a rimuovere le conseguenze dell’abuso.
  • Nel rito del lavoro, il contrasto tra dispositivo e motivazione determina nullità della sentenza solo se è insanabile; quando il contrasto è solo quantitativo e la motivazione è sorretta da un dato obiettivo univoco, può configurarsi un mero errore materiale. Se invece la motivazione non consente di ricostruire in modo certo la misura attribuita, il contrasto è insanabile.
  • In sede di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito sulla quantificazione del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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