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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07842/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, con recuperi a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, oltre sanzioni. L'Ufficio contestava, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 20% in relazione alla cessione di un'area edificabile sulla quale insisteva un immobile in costruzione, ritenendo insussistenti i presupposti per il beneficio della c.d. legge Tupini. I contribuenti, tra cui i soci della società estinta, avevano impugnato l'atto eccependo anche difetto di legittimazione passiva e difetto di motivazione dell'avviso quanto alla ripartizione del dovuto tra i soci. La CTR aveva accolto gli appelli, affermando da un lato la legittimità del recupero di costi ritenuti non di competenza, e dall'altro l'applicabilità dell'aliquota agevolata IVA. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione della disciplina dell'IVA agevolata e l'omesso esame di un fatto decisivo; i contribuenti proponevano ricorso incidentale per violazione degli artt. 2495 c.c., 42 d.P.R. 600/1973 e 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'avviso non poteva essere loro notificato o comunque era carente perché non indicava il quantum dovuto da ciascun socio in base a quanto riscosso in liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Sul ricorso incidentale ha ritenuto corretto l'invio dell'avviso ai soci dopo la cancellazione della società, in quanto la cancellazione determina la successione degli ex soci nei rapporti debitori della società estinta; ha inoltre affermato che l'eventuale limitazione della responsabilità dei soci, parametrata a quanto percepito in sede di liquidazione, rileva nella fase esecutiva e non incide sulla validità dell'accertamento notificato alla società o ai soci successori. Sul ricorso principale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le censure dell'Ufficio: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare questioni o argomentazioni ma solo fatti storici decisivi; inoltre le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio circa l'esistenza di un fabbricato e dei presupposti per la legge Tupini, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori residui non definiti in liquidazione.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dai contribuenti a sostegno del vizio di motivazione dell'avviso, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dai contribuenti per contestare la pretesa nei confronti dei soci; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato da entrambe le parti per censurare la sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente applicabile ratione temporis consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni, argomentazioni o singole risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la critica al convincimento del giudice di merito e alla valutazione delle prove non è deducibile come vizio di legittimità se mira a una nuova rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Usato per disporre la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in capo all'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 13 della l. n. 408 del 1949

    Norma della c.d. legge Tupini richiamata per il beneficio IVA; la Corte non ha accolto la tesi dell'Ufficio, ritenendo comunque infondate le censure sull'applicazione della disciplina agevolativa.

  • art. 127 undecies della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'erronea applicazione dell'aliquota IVA ridotta; la censura è stata respinta.

  • art. 2645-bis, comma 6, c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo sulla disciplina agevolativa IVA; la Corte non ne accoglie la violazione prospettata.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, la notificazione di un avviso di accertamento intestato alla società può essere validamente eseguita nei confronti degli ex soci, in quanto subentranti nei rapporti debitori residui dell'ente estinto.
  • La limitazione della responsabilità degli ex soci alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione non incide sulla legittimità dell'accertamento, ma attiene alla fase esecutiva della riscossione nei loro confronti.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omissione di un fatto storico decisivo e non può essere esteso a questioni, argomentazioni difensive o singole risultanze istruttorie.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale o dell'omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il giudice di merito, quando seleziona le prove ritenute decisive e motiva il proprio convincimento, non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio incompatibile in modo logico con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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