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Sentenza

Sentenza del 05/11/2025 n. 29293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, del 6 settembre 2017, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro tredici intimazioni di pagamento per complessivi 3.842.745,17 euro. La CTR aveva ritenuto che dieci cartelle riguardassero debiti tributari, che le cartelle fossero state regolarmente notificate e che il contribuente fosse quindi decaduto dal contestare nel merito le pretese; per le altre tre aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Con diciassette motivi A.A. ha contestato, tra l’altro, il silenzio sull’istanza di sgravio, la prescrizione e la decadenza, la validità delle notifiche e delle intimazioni, la rappresentanza e la costituzione dell’agente della riscossione, la documentazione prodotta, la motivazione della sentenza e il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi 15 e 16 sulla motivazione della sentenza sono infondati: la CTR aveva esposto ragioni sufficienti e coerenti. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato, perché la specifica censura sulla procedura di sgravio non risultava proposta nei gradi di merito e l’istanza non indicava cause estintive previste dalla legge. Il secondo è inammissibile, sia per la doppia conforme sia perché non individuava un fatto storico decisivo omesso; il terzo è inammissibile per genericità nel calcolo della prescrizione. Il quarto è infondato: l’agente della riscossione poteva avvalersi di un avvocato del libero foro. Il quinto e i motivi dall’ottavo al tredicesimo sono inammissibili, per difetti di specificità o autosufficienza; il quinto è comunque infondato. Il sesto è inammissibile e comunque infondato: la tardiva costituzione non determina di per sé pregiudizio se non sono state formulate eccezioni soggette a decadenza. Il settimo è infondato: la notifica postale della cartella non richiede una relata con la qualifica del notificatore, se la consegna è attestata. Il quattordicesimo, sulla mancata trattazione dell’istanza cautelare, è inammissibile e comunque infondato, non essendo stato dimostrato un pregiudizio difensivo. Il diciassettesimo è inammissibile, ma la Corte ha comunque escluso il raddoppio del contributo unificato tributario per il giudizio d’appello. A.A. è stato condannato a rifondere alla resistente 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato sussistente, per il ricorso per cassazione, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 111, sesto comma, Cost.

    Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

    La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva o se le argomentazioni non consentono di individuare la ratio decidendi. Una motivazione materialmente presente supera il minimo costituzionale quando rende comprensibile e controllabile il percorso logico-giuridico; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito.

  • Art. 1, commi 537-540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Nella specie, alla luce dell'istanza trascritta in ricorso (pagine 11-15 del ricorso) il contribuente non ha invocato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dal comma 538, essendo stata dedotta in tale sede soltanto la omessa notifica delle cartelle di pagamento e soltanto in modo generico la prescrizione delle imposte (con impossibilità di riscontrare, almeno in via sommaria, che essa sia "intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo").

    Il silenzio dell’amministrazione per 220 giorni non comporta automaticamente l’annullamento del ruolo: occorre che l’istanza sia riconducibile a una delle specifiche cause estintive o sospensive previste dal comma 538. Inoltre, la questione deve essere stata ritualmente proposta nei gradi di merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ( art. 348-ter , quinto comma, cod. proc. civ.).

    In presenza di una doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le differenze tra gli accertamenti di fatto dei due giudici di merito. Il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni o singoli elementi istruttori.

  • Artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.; art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ( art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale ( art. 2948 , n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

    Per i tributi erariali indicati, in assenza di una norma speciale, vale la prescrizione ordinaria decennale. Interessi moratori e sanzioni amministrative sono invece soggetti al termine quinquennale previsto, rispettivamente, dall’art. 2948, n. 4, c.c. e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. La prescrizione va dedotta con indicazioni concrete e riferite ai singoli crediti.

  • Artt. 11, comma 2, e 12, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Lo ius postulandi è, invece, disciplinato dal successivo art. 12, comma 1, il quale, prevedendo che: "Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato", dispone a contrario e per implicito che gli enti impositori e gli agenti della riscossione, ove lo ritengano, "possono essere assistiti da un difensore abilitato".

    L’agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata e può anche farsi assistere da un difensore abilitato; la costituzione tramite avvocato del libero foro non è, di per sé, irregolare.

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

    La costituzione tardiva comporta la decadenza dalle specifiche facoltà difensive indicate dalla norma, ma non impedisce al resistente di contestare i fatti costitutivi, le norme invocate e di produrre documenti. Per censurare la tardività occorre quindi indicare quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato.

  • Art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell' art. 26 , comma 1, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890.

    La cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento secondo le regole del servizio postale ordinario. La consegna attestata dall’avviso di ricevimento non richiede una relata separata né l’indicazione della qualifica del notificatore.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per espressa disposizione legislativa ( art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ) soltanto l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora (equiparato all'intimazione di pagamento) e l'attribuzione di rendita.

    Il requisito di sottoscrizione e la relativa sanzione di nullità previsti per l’avviso di accertamento non si estendono automaticamente all’intimazione di pagamento. In assenza di una previsione espressa opera la presunzione che l’atto sia riferibile all’organo competente, salva la prova contraria del contribuente.

  • Art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite.

    Quando la contestazione investe il merito del credito, l’agente della riscossione deve informare l’ente impositore affinché possa intervenire, ma tale chiamata non configura un litisconsorzio necessario: la sua omissione non comporta l’inammissibilità della domanda né impone al giudice l’integrazione del contraddittorio.

  • Artt. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell' art. 50 , commi 2 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell' art. 21-octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

    L’intimazione è un atto a contenuto vincolato: è sufficiente che rispetti il modello ministeriale e richiami la cartella già notificata, così da rendere identificabile la pretesa. Non occorre una motivazione ulteriore, purché l’atto consenta al destinatario di comprendere la richiesta e gli accessori addebitati.

  • Artt. 115, 116 e 2697 c.c.; art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell' art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del peso delle prove. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede di indicare l’uso di prove non acquisite o l’alterazione delle regole legali di valutazione; la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata, non perché il giudice avrebbe valutato male la prova.

  • Art. 47, comma 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Comunque, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l' art. 47 , comma 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito.

    La decisione tempestiva del merito può rendere priva di utilità la pronuncia sull’istanza cautelare, perché gli effetti della sospensione cessano con la sentenza di primo grado. Per lamentare una lesione del diritto di difesa occorre comunque allegare un pregiudizio concreto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è, invece, applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale.

    Il contributo aggiuntivo non si applica al giudizio tributario d’appello, ma può applicarsi al ricorso per cassazione, che è un ordinario processo civile. La Corte ha perciò escluso il raddoppio disposto per il giudizio tributario d’appello e dichiarato dovuto, se spettante, l’importo aggiuntivo relativo al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni di merito o lamentare genericamente l’omessa valutazione di documenti: occorre formulare una censura specifica, confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare gli atti processuali rilevanti. Le questioni nuove non sono ammesse se non risulta che siano state dedotte nei gradi precedenti.
  • Se primo e secondo grado hanno deciso sulla base dei medesimi fatti, la censura di omesso esame richiede di dimostrare che gli accertamenti fattuali delle due decisioni sono differenti; il vizio riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata risposta a ogni argomento o la mancata menzione di ogni prova.
  • La prescrizione va contestata indicando i singoli crediti e gli elementi necessari al calcolo del termine. Per i tributi erariali senza termine speciale vale in generale la prescrizione decennale; interessi moratori e sanzioni sono soggetti, di regola, al termine quinquennale.
  • La notifica della cartella mediante raccomandata diretta dell’agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario e può perfezionarsi con la consegna attestata nell’avviso di ricevimento, senza relata separata. Chi contesta la notifica deve confrontarsi con la documentazione prodotta e indicare il concreto vizio.
  • L’intimazione di pagamento deve consentire di identificare la pretesa e rispettare il modello previsto; il richiamo alla cartella già notificata può essere sufficiente senza una motivazione ulteriore. Per contestare specifici difetti dell’atto, il ricorso deve riportarne il contenuto in modo verificabile.
  • La costituzione tardiva dell’agente della riscossione non comporta automaticamente l’invalidità del giudizio: occorre indicare quali eccezioni soggette a decadenza siano state effettivamente proposte o quale pregiudizio difensivo ne sia derivato.
  • La mancata decisione su una richiesta cautelare non determina di per sé una violazione del diritto di difesa se il giudice decide tempestivamente il merito e non è dimostrato un pregiudizio concreto.
  • Nel giudizio tributario d’appello non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione inammissibile o infondata; il contributo aggiuntivo può invece essere dovuto nel giudizio di cassazione, se ne ricorrono i presupposti.

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