Sentenza del 05/11/2025 n. 29194 - Corte di Cassazione
Condono - Effetti per il socio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dagli avvisi di accertamento per il 2006: alla COMEDIL Srl erano contestati, ai fini Ires, Irap e Iva, l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni commerciali senza fattura; ai soci erano contestati, ai fini Irpef, redditi presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base societaria. La CTR della Sicilia aveva accolto gli appelli ritenendo tardivi gli accertamenti per mancato raddoppio dei termini. L’Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione: con il primo motivo ha dedotto che la CTR aveva dichiarato d’ufficio la decadenza anche per la società, benché questa non l’avesse eccepita; con il secondo ha contestato la valutazione dei presupposti del raddoppio dei termini, sostenendo sufficiente l’astratta configurabilità del reato. I soci avevano inoltre presentato domande di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 per i rispettivi avvisi Irpef e pagato la prima rata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo ai soci, per intervenuta definizione agevolata e in assenza di istanza di trattazione o di diniego. Ha chiarito che tale definizione, adottata dai soci, non produce effetti sull’autonomo avviso Ires, Irap e Iva emesso alla società. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia nei confronti della società: la decadenza dal potere di accertamento è un’eccezione in senso proprio, rimessa alla scelta del contribuente e non rilevabile d’ufficio; la società non l’aveva sollevata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché riguardava i presupposti del raddoppio dei termini e la controversia dei soci era estinta. La sentenza è stata cassata limitatamente alla società, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per il rapporto processuale con i soci, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
La definizione agevolata riguarda i contribuenti che l’hanno richiesta e gli specifici atti oggetto della domanda; nel caso deciso, le domande dei soci hanno determinato l’estinzione del giudizio sulla loro posizione, ma non hanno definito l’accertamento intestato alla società.
Ha quindi errato la CTR, disattendendo tale fermo orientamento, nel rilevare di ufficio (come evidenziato nella parte introduttiva della motivazione) la decadenza dell'amministrazione anche nei confronti della società, laddove, come riferito dalla parte narrativa della sentenza e come non è contestato in causa (avendo la società insistito sulla possibilità di rilievo officioso sul punto), essa non aveva mai proposto tale eccezione.
Il giudice non può pronunciare su una questione che la parte interessata non ha sottoposto al suo esame quando si tratta di eccezione riservata alla disponibilità della parte. La CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rilevando d’ufficio la decadenza in favore della società.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall' art. 366 , n. 3, c.p.c., è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Il ricorso per cassazione deve presentare una sintesi selettiva dei fatti sostanziali e processuali, utile a comprendere le censure; la riproduzione indiscriminata di atti può violare il requisito, ma nel caso concreto l’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché gli atti erano riprodotti solo in parte e accompagnati da motivazioni puntuali.
Art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è stata invocata nel motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento. La Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando il motivo assorbito.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata richiamata con riferimento al raddoppio dei termini per gli accertamenti Iva. La Cassazione non ne ha esaminato i presupposti nel merito, perché il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La definizione agevolata produce effetti per il contribuente che vi aderisce e per gli atti inclusi nella relativa domanda; non si estende automaticamente a un distinto soggetto passivo, anche quando socio e società siano collegati e l’accertamento societario sia alla base di contestazioni ai soci.
- La decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento deve essere eccepita dal contribuente interessato: di regola il giudice non può rilevarla d’ufficio. L’eccezione sollevata da un soggetto non vale automaticamente anche per un altro contribuente coinvolto in giudizi separati.
- Quando una sentenza di merito accoglie un’eccezione rilevabile solo su iniziativa di parte, ma il contribuente interessato non l’ha proposta, la decisione può essere cassata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le ulteriori questioni sul merito dei termini possono restare assorbite.
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