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Sentenza

Sentenza del 05/11/2025 n. 29296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in undici motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia del 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro la cartella di pagamento notificata il 24 ottobre 2011, per 167,67 euro di diritti camerali relativi al 2008. In appello erano state confermate la regolarità e l’adeguatezza motivazionale della cartella, la validità del ruolo e la non necessità di chiamare in causa l’ente impositore; era stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta, formulata in memoria, di esaminare ulteriori vizi. In Cassazione il contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater), pagando integralmente in un’unica soluzione quanto dovuto, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, poiché il contribuente ha documentato il pagamento integrale necessario a perfezionare la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022. Non ha quindi deciso nel merito gli undici motivi di ricorso né riesaminato le statuizioni della Commissione tributaria regionale. Le spese giudiziali sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, perché l’estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame ai quali si applica tale misura.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Nella specie, il contribuente ha documentato l'integrale pagamento dell'importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.

    La definizione agevolata estingue il giudizio quando risulta perfezionata, anche mediante la produzione nel processo della documentazione che attesta il pagamento integrale delle somme dovute.

  • Disciplina del doppio contributo unificato richiamata dalla Corte

    In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

    Il doppio contributo unificato si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non può essere esteso per analogia o interpretazione estensiva al caso in cui il giudizio si estingua a seguito della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Per ottenere l’estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata non basta aver presentato la domanda: occorre che la definizione sia effettivamente perfezionata e che il pagamento dovuto sia documentato nel processo.
  • Quando la definizione agevolata è perfezionata e documentata, il giudice dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere, senza decidere nel merito i motivi d’impugnazione.
  • La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata non comporta il doppio contributo unificato, previsto per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • In questa decisione le spese restano a carico di chi le ha anticipate: l’estinzione non determina automaticamente la condanna di una parte a rifonderle all’altra.

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