Sentenza del 04/11/2025 n. 29070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 2012 l’Agenzia aveva emesso un accertamento nei confronti della società e uno nei confronti del socio, recuperando a tassazione utili extrabilancio derivanti da costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA detratta su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; aveva inoltre presunto la distribuzione degli utili ai soci in ragione della ristretta base partecipativa. Il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, che il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 opererebbe soltanto per cancellazioni volontarie e non per quella conseguente alla chiusura del fallimento. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’accertamento emesso verso la società dopo la sua cancellazione fosse nullo e che tale invalidità si riflettesse sull’accertamento a suo carico. Ha inoltre contestato la legittimità degli accertamenti richiamando le norme in materia di accertamento tributario, IVA e redditi di partecipazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha ritenuto che il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione ai fini fiscali non sia limitato alle cancellazioni volontarie, non essendo tale restrizione prevista dal testo della norma. Venuto meno il presupposto della dedotta nullità dell’accertamento societario, è stata respinta anche la censura di invalidità derivata dell’atto notificato al socio. La Corte ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva contestato nel merito i maggiori utili né fornito elementi idonei a superare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci di una società a ristretta base partecipativa. Ha richiamato il principio per cui l’interesse dell’Amministrazione ad agire per la responsabilità dei soci non è escluso dalla mancata attribuzione di somme risultante dal bilancio finale di liquidazione, potendo dipendere anche da altre circostanze. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali, liquidate in 5.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La decisione impugnata della CTR della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli atti impositivi, resta pertanto ferma.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014
L'interpretazione della disposizione, così come proposta dal giudice dell'appello risulta pertanto senz'altro plausibile, e pure condivisibile.
Il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione della società ai fini fiscali opera anche quando la cancellazione non è volontaria, perché la norma non limita il proprio ambito alle cancellazioni richieste a conclusione della liquidazione.
La disciplina civilistica sulla responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società non impedisce, di per sé, l’azione dell’Amministrazione finanziaria. La Corte richiama il principio secondo cui l’interesse ad agire non viene meno per il solo fatto che il socio non abbia ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973
l'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36 , comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973 , la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie
La mancata riscossione di somme in base al bilancio finale non elimina l’interesse dell’Amministrazione ad agire per la responsabilità tributaria dei soci: tale interesse può fondarsi anche su beni o diritti trasferiti ai soci, benché non indicati nel bilancio, oppure sull’escussione di garanzie.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
l'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36 , comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973 , la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973, per l’accertamento della responsabilità dei soci della società estinta; la mancata attribuzione di somme risultante dal bilancio finale non esclude automaticamente l’interesse ad agire.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione societaria ai fini degli adempimenti e delle pretese tributarie non è limitato alle cancellazioni volontarie: in assenza di una limitazione espressa, può applicarsi anche alla cancellazione conseguente alla chiusura del fallimento.
- La cancellazione della società non rende automaticamente nullo l’accertamento fiscale notificato nel periodo in cui gli effetti estintivi sono differiti dalla normativa tributaria; di conseguenza, non ne deriva automaticamente l’invalidità dell’atto successivo rivolto al socio.
- Per una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono essere presunti distribuiti ai soci. Per superare la presunzione il socio deve contestare concretamente i presupposti dell’accertamento e fornire elementi contrari; la sola contestazione formale non è sufficiente.
- La mancata assegnazione di somme al socio nel bilancio finale di liquidazione non esclude da sola l’interesse dell’Amministrazione ad agire per la responsabilità tributaria del socio: possono rilevare anche beni o diritti trasferiti non risultanti dal bilancio o garanzie escutibili.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta, secondo la regola della soccombenza, la condanna alle spese e, se sussistono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2025Sentenza del 04/11/2025 n. 459 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
- Sentenza · 4 nov 2025Sentenza del 04/11/2025 n. 29071 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2025Sentenza del 04/11/2025 n. 29072 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 nov 2025Sentenza del 05/11/2025 n. 29301 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 nov 2025Sentenza del 05/11/2025 n. 29296 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 nov 2025Sentenza del 05/11/2025 n. 29293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →