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Sentenza

Sentenza del 05/11/2025 n. 29301 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento notificata il 28 aprile 2007, per 57.915,48 euro oltre a 157,44 euro di spese, relativa a imposta suppletiva di registro e al disconoscimento delle agevolazioni per un finanziamento. Una coobbligata solidale, Sicilcassa Spa, aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e versato il 15 maggio 2003 57.915,47 euro; il diniego del condono era stato poi annullato con sentenza passata in giudicato. Le ricorrenti contestavano che la CTR avesse dichiarato cessata la materia del contendere senza decidere nel merito, sostenendo che la definizione agevolata avesse estinto il debito anche per le coobbligate; contestavano inoltre la compensazione delle spese disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha confermato che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale estingue oggettivamente l’unica obbligazione tributaria e libera anche gli altri coobbligati; era quindi corretta la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di decidere il merito della pretesa. La Corte ha precisato che la ripetizione dell’eventuale eccedenza pagata da AA S.A. in corso di causa non rientrava nel thema decidendum. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la compensazione delle spese in appello, in ragione della peculiarità della controversia e dell’effetto estintivo del condono. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di Cassazione, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 16, commi 5 e 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione (...) effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

    La definizione agevolata validamente perfezionata da un coobbligato produce effetto anche per gli altri, compresi quelli la cui lite non è più pendente. Il comma 5 limita il rimborso delle somme già versate: la restituzione è prevista, in deroga alla regola generale, nel caso di totale soccombenza dell’Amministrazione.

  • Art. 1292 cod. civ.

    La solidarietà dell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati.

    Poiché l’obbligazione solidale ha per oggetto un’unica prestazione, il pagamento della prestazione ridotta in sede di definizione agevolata da parte di un condebitore libera anche gli altri: l’effetto è oggettivo e riguarda il debito comune.

  • Art. 100 cod. proc. civ.

    Si ritiene che la definizione della controversia per effetto dell'adesione al condono renda priva di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.) la pronuncia sul merito della controversia, sicché ne risulta coerente la rilevabilità (d'ufficio) anche nel grado successivo a quello in cui si verifica.

    Quando il condono estingue la controversia, viene meno l’interesse a una decisione sul merito della pretesa tributaria; il giudice può rilevare la cessazione della materia del contendere anche d’ufficio e in un grado successivo.

  • Art. 16, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    In tema di condono fiscale, la produzione del provvedimento con cui uno dei coobbligati al pagamento dell'imposta è stato ammesso alla definizione della lite fiscale pendente, ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all'impugnazione proposta da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo, in quanto, ai sensi del comma 10 del citato art. 16, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia anche a favore degli altri.

    L’ammissione di un coobbligato alla definizione della lite, se riferita al medesimo atto impositivo, comporta la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio promosso da un altro coobbligato.

  • Art. 16, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    In tale direzione, si è aggiunto che il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al comma 5 del citato art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di totale soccombenza dell'amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti ex art. 1300, primo comma, cod. civ.

    La definizione agevolata sostituisce il rapporto tributario litigioso e, di regola, non consente di recuperare somme già versate in eccedenza; il rimborso resta limitato all’eccezione prevista dal comma 5 per la totale soccombenza dell’Amministrazione.

  • Art. 1300, primo comma, cod. civ.

    La novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti ex art. 1300, primo comma, cod. civ.

    Secondo la decisione, la definizione agevolata novativa estingue i reciproci debiti e crediti relativi al rapporto tributario oggetto della lite, fatta salva la specifica eccezione di rimborso prevista dalla legge.

  • Art. 57 e art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di processo tributario, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 32 dicembre 1992, n. 546, e rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    Gli effetti del condono possono essere dedotti anche per la prima volta in appello e rilevati d’ufficio, perché costituiscono un’eccezione in senso improprio e non sono soggetti alle preclusioni dell’art. 57; il giudice può considerarli anche sulla base di documenti prodotti in appello secondo l’art. 58.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (...) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario "soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate in modo espresso e riferite alle circostanze concrete della controversia.

  • Art. 92 cod. proc. civ.

    La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    La compensazione richiede soccombenza reciproca oppure ragioni eccezionali concretamente comparabili, per gravità, alla novità assoluta della questione, al mutamento della giurisprudenza dirimente o a sopravvenienze e incertezze di pari rilievo; una motivazione generica non è sufficiente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se una definizione agevolata riguarda un’unica obbligazione tributaria solidale ed è perfezionata da uno dei coobbligati, l’effetto estintivo si estende agli altri coobbligati per la medesima pretesa, anche se questi non hanno aderito personalmente.
  • Quando il condono estingue la pretesa comune, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito; la questione può essere rilevata d’ufficio e dedotta anche in un grado successivo.
  • L’adesione alla definizione agevolata è, in linea generale, irrevocabile: un successivo ripensamento non consente di revocarla né di ottenere automaticamente la restituzione di somme già pagate.
  • Il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto a quanto richiesto per il condono è ammesso solo nei casi eccezionali previsti dalla disciplina applicabile; non discende automaticamente dall’estinzione del rapporto tributario.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche: occorrono soccombenza reciproca o ragioni gravi ed eccezionali, specifiche e motivate.

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