Sentenza del 05/11/2025 n. 29196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha denunciato l'omesso esame della richiesta di rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso introduttivo presso la segreteria della CTP. Il difensore era stato ricoverato per infarto miocardico acuto dal 6 dicembre 2012 al 14 aprile 2013; secondo il ricorrente, l'impedimento, straordinario e imprevedibile, aveva reso impossibile il deposito tempestivo e il ricorso era stato depositato subito dopo la cessazione del ricovero. Ha inoltre invocato il diritto di difesa e l'art. 111 Cost.
La decisione
La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la deduzione relativa al ricovero, ma ha deciso la questione direttamente, integrando la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., e ha rigettato il ricorso. La rimessione in termini richiede un'istanza della parte e una reazione tempestiva, da valutare in relazione al momento in cui emerge la necessità di compiere l'attività processuale preclusa. Dagli atti non risultava che l'istanza e la relativa documentazione fossero state presentate in primo grado: il certificato medico era stato prodotto soltanto con l'appello, benché il ricovero fosse terminato il 14 aprile 2013 e l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito fosse stata eccepita già nel giudizio di primo grado. La richiesta è stata quindi giudicata tardiva; è rimasta ferma l'inammissibilità del ricorso introduttivo, già confermata dalla CTR per il deposito oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di B.B., data l'evidente infondatezza del ricorso e l'irrilevanza dell'attività ai fini della decisione. A.A. è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
anche il processo tributario è regolato, in tema di rimessione in termini, dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.
Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo tributario per quanto non disciplinato dal decreto e purché compatibili; per la rimessione in termini si applica quindi l'art. 153, secondo comma, c.p.c.
Art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c., istituto certamente finalizzato all'attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo e, nel contempo, collegato al sistema delle preclusioni, mirando ad evitare le decadenze ad esse collegate ogni qualvolta queste si verifichino senza colpa della parte, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
La rimessione è possibile se la decadenza dipende da un impedimento non imputabile alla parte e questa reagisce tempestivamente quando si manifesta la necessità di compiere l'atto ormai precluso. Occorrono un'istanza e una reazione entro un termine ragionevolmente contenuto; la sola esistenza dell'impedimento non basta.
Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
la CTR ha [...] ritenuto comunque inammissibile il ricorso introduttivo, rilevando che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, spedito all'ufficio finanziario il 3 dicembre 2012, solo in data 19 aprile 2013, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992
La copia del ricorso tributario deve essere depositata presso la segreteria entro trenta giorni; il deposito avvenuto il 19 aprile 2013 del ricorso spedito il 3 dicembre 2012 è stato ritenuto tardivo e ha determinato l'inammissibilità.
Art. 384, quarto comma, c.p.c.
la sentenza va comunque confermata essendo il dispositivo conforme a diritto, sebbene ne vada integrata la motivazione nei seguenti termini, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Cassazione può confermare il dispositivo correggendo o integrando la motivazione quando la decisione è conforme a diritto, senza disporre il rinvio.
Art. 111 Cost.
nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto
La ragionevole durata e l'economia processuale consentono alla Cassazione di decidere direttamente una questione non esaminata dal giudice d'appello, quando è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario è applicabile la rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, c.p.c., se la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte.
- Chi invoca un impedimento deve chiedere la rimessione in termini e attivarsi tempestivamente una volta cessato o divenuto conoscibile l'ostacolo; non è sufficiente produrre la prova dell'impedimento soltanto in un'impugnazione successiva.
- La richiesta di rimessione può essere presentata insieme all'atto tardivo, ma deve comunque essere formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e accompagnata dalla documentazione pertinente.
- Se la controparte ha già eccepito la tardività e l'impedimento è cessato, rinviare la deduzione alla fase di appello può rendere tardiva la richiesta di rimessione.
- La Cassazione può rilevare un'omessa pronuncia e decidere direttamente la questione, senza rinvio, quando gli elementi necessari sono già disponibili e non servono ulteriori accertamenti di fatto.
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