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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14161/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito della rideterminazione, da parte del giudice tributario, del dovuto originariamente preteso con avvisi di accertamento per IRES e IVA relativi agli anni 2006 e 2007. Dopo un primo contenzioso sugli accertamenti, la cartella era stata impugnata dalla società, che contestava sia la possibilità di far valere, in quella sede, l'erronea quantificazione degli importi già definiti nel giudizio precedente, sia la sufficienza della motivazione della cartella quanto al calcolo degli interessi. I motivi di ricorso per cassazione sono stati due: (1) violazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità per la società di contestare la quantificazione dovuta in relazione alla cartella emessa in esecuzione della sentenza tributaria; (2) violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, per asserita carenza di motivazione della cartella nella parte relativa agli interessi, ritenuti calcolati in modo non adeguatamente esplicitato.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che nel giudizio di rinvio opera un procedimento chiuso, con preclusione sia di nuove domande ed eccezioni sia delle questioni coperte dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente; pertanto la CTR ha correttamente ritenuto non riesaminabile la determinazione degli importi dovuti e ha considerato sufficiente, in luogo di una nuova cartella, lo sgravio parziale operato dall'Amministrazione. Quanto al secondo, ha ritenuto che la cartella fosse congruamente motivata per relationem, poiché non costituiva il primo atto impositivo sugli interessi ma seguiva un avviso di accertamento già noto al contribuente e una pronuncia giudiziale che aveva ridotto la pretesa; in tale contesto erano sufficienti il richiamo dell'atto presupposto e l'indicazione del conteggio degli interessi maturati, senza necessità di ulteriori specificazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di rinvio la preclusione processuale impedisce di rimettere in discussione la quantificazione del dovuto già definita dalla sentenza rescindente; l'Amministrazione può adeguarsi alla decisione anche mediante sgravio parziale, senza necessità di una nuova e diversa cartella.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando segue un atto presupposto che ha già determinato il quantum del tributo e degli accessori; la motivazione può essere resa per relationem con indicazione del calcolo degli interessi maturati.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Per gli atti successivi a un precedente atto impositivo già noto, l'obbligo di motivazione può risultare assolto mediante richiamo all'atto precedente e specificazione della somma richiesta per gli ulteriori accessori.

  • art. 20 D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come base del computo degli interessi dal termine per la presentazione della dichiarazione fino alla consegna del ruolo al concessionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: non possono essere proposte nuove questioni, né possono essere riesaminate questioni coperte dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione rescindente.
  • La cartella di pagamento emessa dopo un atto impositivo che abbia già determinato il debito può essere motivata per relationem, mediante richiamo dell'atto presupposto e indicazione del solo importo degli interessi maturati successivamente.
  • Quando il contribuente ha già conoscenza dell'atto presupposto e della successiva rideterminazione giudiziale della pretesa, l'obbligo motivazionale della cartella sugli interessi risulta normalmente soddisfatto senza necessità di indicare analiticamente i singoli saggi o le modalità matematiche di calcolo.
  • La contestazione della quantificazione di una pretesa già definita nel giudizio precedente non può essere riaperta in sede di rinvio, salvo quanto eventualmente rimasto non coperto dal decisum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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