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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31012/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, confermando il primo giudice, aveva respinto il suo appello contro due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012 emessi per maggior IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società. Secondo l'Ufficio, le fatture ricevute da un fornitore per attività pubblicitarie e di distribuzione di volantini e gadgets in fiere nazionali riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo è stata dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, sostenendo che la CTR non avesse realmente esaminato i motivi di appello né spiegato l'iter logico decisorio. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che, in presenza di fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti, spettasse al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione IVA e della deduzione dei costi, mentre la CTR avrebbe erroneamente posto tale onere sull'Ufficio. È stato inoltre contestato il rilievo attribuito dalla CTR all'esito del parallelo giudizio penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva svolto una motivazione autonoma, plurima e sufficiente, idonea a superare la soglia del minimo costituzionale, dando conto delle ragioni per cui riteneva effettive le operazioni pubblicitarie e veridiche le fatture. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma deve comunque offrire elementi idonei a dimostrare la non effettuazione delle operazioni; una volta fornita tale prova, incombe al contribuente dimostrare la reale consistenza delle prestazioni. Nel caso concreto, la CTR ha valorizzato una serie di indizi coerenti con l'effettività delle prestazioni pubblicitarie, non limitandosi a recepire la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, e il richiamo all'esito favorevole del processo penale è stato considerato solo un elemento indiziario tra gli altri. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione, in relazione alla dedotta mancanza di esame dei motivi di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, che deve superare il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma che consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come norma che consente di denunciare violazione di legge in tema di onere della prova e presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici come mezzo di prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva e la sua piena idoneità probatoria.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla rilevanza del giudicato penale e al principio del doppio binario, esclusa l'automatica vincolatività nel processo tributario.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa per l'accertamento delle imposte dirette in presenza di operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base normativa per l'accertamento IVA in presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria può assolvere l'onere di prova anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano idonei a dimostrare che le operazioni fatturate non siano state realmente eseguite.
  • La prova per presunzioni non è subordinata gerarchicamente alle altre prove e può da sola fondare il convincimento del giudice di merito.
  • Una volta che l'Ufficio abbia contestato e dimostrato, anche indiziariamente, la fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la legittimità della detrazione IVA e della deduzione dei costi.
  • La mera regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, perché si tratta di dati facilmente falsificabili e spesso usati per simulare operazioni inesistenti.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non ricorre il vizio se la sentenza espone, anche sinteticamente, ragioni autonome e coerenti a sostegno del decisum.
  • Nel processo tributario, l'esito del giudizio penale sui medesimi fatti non vincola il giudice tributario, ma può essere valutato come mero elemento indiziario insieme agli altri elementi acquisiti.
  • Il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi relativi all'effettività delle operazioni, senza fermarsi a riscontri formali isolati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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