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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza presentata da una società per ottenere, per l’anno 2012, la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994. L’amministrazione finanziaria rigettò l’istanza con apposito diniego. La società impugnò l’atto: il primo giudice respinse il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformò la decisione e annullò il diniego. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con tre motivi: 1) dedusse la nullità/inammissibilità dell’appello per asserita irregolarità del mandato ad litem conferito in secondo grado da un soggetto diverso da quello che aveva conferito il mandato in primo grado, richiamando anche una precedente decisione della stessa CGT; 2) denunciò violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che il diniego non sarebbe stato adeguatamente motivato; 3) denunciò violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe indicato le prove offerte dalla società a fondamento della richiesta di disapplicazione. La società resistette con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, per mancata localizzazione e allegazione degli atti relativi ai mandati alle liti, e perché la precedente sentenza invocata non poteva spiegare effetti di giudicato sostanziale nel diverso giudizio; inoltre, la capacità di stare in giudizio e di conferire mandato può mutare nel tempo con il mutamento del legale rappresentante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il diniego amministrativo non era stato specificamente trascritto, allegato o localizzato, in violazione dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza di merito aveva invece esaminato gli elementi probatori offerti dalla società con motivazione congrua e sufficiente. La Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese di lite e ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come norma sulla procura alle liti; il motivo fondato sulla sua violazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata allegazione degli atti rilevanti

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di rappresentanza e difesa nel processo tributario; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica indicazione dei documenti e degli atti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi, ma la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    richiamato per sostenere l’obbligo di motivazione del diniego; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata produzione e specifica trascrizione dell’atto impugnato

  • art. 30 della legge n. 724 del 1994

    norma sulla disciplina delle società non operative e sulla richiesta di disapplicazione, oggetto del merito della lite e del terzo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un erroneo riparto/uso dell’onere della prova; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di merito aveva valutato le prove addotte

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica rigidamente, affermando che il ricorso deve indicare specificamente, trascrivere o riassumere e localizzare gli atti e documenti su cui si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo, escluso dalla Corte

  • art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    richiamato come norma che ha rafforzato l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti nei ricorsi, applicabile ai giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    richiamato per il regime di applicabilità temporale delle modifiche all’onere di specificazione del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito, l’onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di individuare puntualmente gli atti, trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e indicare dove siano stati prodotti o formati; la mancata osservanza comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Una precedente decisione relativa a un diverso rapporto processuale non produce giudicato sostanziale su un’altra controversia solo perché analoga: il giudicato opera entro i confini del singolo rapporto processuale deciso.
  • La capacità di stare in giudizio di una società e di conferire mandato alle liti è un presupposto processuale che può mutare nel tempo; il mutamento del legale rappresentante può legittimare un diverso soggetto a rilasciare la procura in un grado successivo.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi probatori dedotti dalla parte e ha motivato in modo congruo, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere accolta se si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel processo tributario, anche la censura sulla motivazione del diniego amministrativo richiede che l’atto impugnato sia specificamente riprodotto o localizzato nel ricorso, altrimenti la Corte non può verificare il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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