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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23740/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero per l'anno 2019, contestando la compensazione di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e ritenuto inesistente, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La C.T.P. di Latina aveva respinto il ricorso della società, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per carenza assoluta di motivazione, assumendo che la decisione d'appello fosse apodittica; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva accolto l'appello senza che la contribuente avesse provato i presupposti costitutivi del diritto al credito d'imposta. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso dell'Agenzia, ritenendo applicabile la proroga di undici mesi del termine di impugnazione prevista dall'art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022 anche alla fattispecie dell'atto di recupero di un credito d'imposta, con conseguente tempestività del ricorso proposto il 26 agosto 2024. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la sentenza impugnata era illogica perché aveva imposto all'Ufficio di richiedere un inesistente 'parere tecnico' prima dell'atto di recupero e aveva escluso la prova della pretesa senza disporre di conoscenze tecniche, trascurando soprattutto il principio per cui, in caso di contestazione di un'agevolazione fiscale, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto del beneficio. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. n. 145/2013

    norma attributiva del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, la cui spettanza è stata contestata dall'Amministrazione mediante atto di recupero

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    norma richiamata per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al recupero del credito ritenuto inesistente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per carenza di motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione insufficiente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in caso di contestazione di un'agevolazione tributaria, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come norma di legittimità per denunciare la violazione dell'onere della prova

  • art. 1, comma 199, L. n. 197/2022

    ritenuto applicabile anche all'atto di recupero di un credito d'imposta; ha determinato la proroga di undici mesi del termine di impugnazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria difensiva depositata dalla controricorrente

  • art. 3 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • Quando una lite riguarda la spettanza di un'agevolazione tributaria, la contestazione dell'Ufficio implica una vera e propria contestazione del diritto fatto valere e il contribuente deve dimostrare i presupposti di fatto e di diritto del beneficio richiesto.
  • Le norme agevolative hanno natura derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria; perciò non è l'Amministrazione a dover provare la non spettanza del beneficio, ma il contribuente a dover provare la sua spettanza.
  • La sentenza del giudice tributario è censurabile per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quando il ragionamento decisorio sia meramente apodittico o intrinsecamente illogico, senza spiegare le ragioni concrete dell'accoglimento o del rigetto.
  • In mancanza di una specifica previsione normativa, non può essere imposto all'Ufficio un previo adempimento istruttorio o la richiesta di un parere tecnico come condizione di validità dell'atto di recupero.
  • Le proroghe straordinarie dei termini di impugnazione previste dalla legislazione speciale possono operare anche rispetto agli atti di recupero dei crediti d'imposta, incidendo sulla tempestività del ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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