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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23744/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, davanti al giudice tributario di primo grado, di un'intimazione di pagamento relativa a venticinque cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito, con deduzione di omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei crediti. Il primo giudice annullava l'intimazione limitatamente alle cartelle e la confermava quanto agli avvisi di addebito. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, ma la corte tributaria di secondo grado lo dichiarava inammissibile ritenendo che l'ente non potesse difendersi tramite avvocato del libero foro. Con il ricorso per cassazione, l'agente della riscossione deduceva: (1) violazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 8, d.lgs. n. 546/1992, perché la corte di merito aveva erroneamente escluso la possibilità di difesa mediante avvocato del libero foro; (2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e vizio motivazionale, perché la sentenza d'appello, pur dichiarando inammissibile il gravame, si era anche pronunciata nel merito rigettandolo senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto corretta la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello basata sull'asserita impossibilità per l'Agenzia di farsi difendere da un avvocato del libero foro, richiamando il principio secondo cui l'ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato solo nei casi previsti dalla convenzione e, nel contenzioso tributario di merito, la convenzione esime dal patrocinio erariale, con conseguente necessità di verificare se ricorressero conflitto, indisponibilità o apposita delibera nei casi di patrocinio esterno. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le ulteriori valutazioni di merito rese dal giudice che abbia già dichiarato inammissibile l'atto di appello sono argomentazioni prive di autonoma valenza decisoria e quindi non impugnabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata nel motivo relativo alla rappresentanza e difesa dell'ente nel processo tributario; la Corte ne valuta la corretta applicazione alla luce della disciplina convenzionale tra Agenzia e Avvocatura dello Stato.

  • art. 12, comma 8, d.lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata a sostegno della censura sulla difesa tecnica dell'ente; la Corte ritiene che non escluda, nel caso concreto, il patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro secondo le regole convenzionali e i presupposti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    È indicato come riferimento per le ipotesi di conflitto o indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, che consentono il ricorso a difesa esterna secondo le condizioni previste.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte afferma che le considerazioni di merito rese dopo la declaratoria di inammissibilità non hanno autonoma valenza decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato dal ricorrente per il primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al vizio di motivazione/violazione denunciato nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la possibilità per un ente riscossore di farsi assistere da avvocati del libero foro va verificata alla luce della convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dei presupposti che legittimano il patrocinio esterno; la declaratoria di inammissibilità fondata su un divieto assoluto di difesa esterna è erronea se non considera tale disciplina.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito hanno natura meramente ipotetica e non sono autonomamente impugnabili, perché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito.
  • L'impugnazione deve investire la statuizione effettivamente decisoria: se la decisione è in rito, le censure rivolte a passaggi meramente assertivi o a motivazioni sul merito non incidono sulla parte dispositiva e sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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